Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine
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4.2.5 Provvigione di riscossione (art. 6)
I Cantoni di AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG, ZH, il PLR e la CSI chiedono di completare il capoverso 1 come segue:
«I Cantoni stabiliscono l’aliquota e le modalità della provvigione di riscossione.
Possono graduare la provvigione a seconda della natura e dell’ammontare delle entrate imponibili nonché a seconda della procedura di conteggio scelta dal debitore della prestazione imponibile.»
L’ASA chiede l’abrogazione del capoverso 2, poiché la facoltà data all’autorità fiscale di ridurre o revocare la provvigione di riscossione assume qui carattere penale e manca una base legale pertinente.
4.2.6 Restituzione (art. 7)
Il PLR, economiesuisse ed EXPERTsuisse vogliono che al datore di lavoro sia concessa la possibilità di apportare correzioni nel conteggio dell’imposta alla fonte entro un termine da stabilire. In tal modo si potrebbero correggere eventuali errori in modo non burocratico. La proposta è formulata come segue:
«Se il debitore della prestazione imponibile ha commesso un errore in sede di determinazione della deduzione d’imposta, entro cinque anni dalla fine dell’anno civile nel corso del quale è avvenuta la deduzione dell’imposta alla fonte può apportare una correzione al conteggio, purché non sia stata ancora emessa una decisione in materia.»
«La correzione può riguardare tutti gli aspetti che il debitore della prestazione imponibile, in sede di determinazione della deduzione d’imposta, avrebbe potuto considerare sulla base della legge, dell’ordinanza o di un accordo con le autorità fiscali. È irrilevante il momento in cui egli sia venuto a conoscenza di tali aspetti.»
4.2.7 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (art. 9)
I Cantoni di AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, la CDCF e la CSI chiedono di riformulare per intero il capoverso 4 (il Cantone di ZH esprime un parere leggermente diverso, come pure il PPD ma soltanto in merito al
cambiamento di stato civile):
«La tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta anche sesino alla fine
dell’assoggettamento anche se il reddito lordo è il reddito scende di nuovo
temporaneamente o durevolmente inferiore a 120 000 franchi al di sotto della soglia determinante oppure se i coniugi sono ora divorziati o separati legalmente o di fatto.»
Secondo il PLR non è necessario procedere alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria nei casi d’importanza esigua. Anche il PPD reputa non indispensabile stabilire una soglia del reddito nei casi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 89 capoverso 1 lettera b della LIFD riveduta (tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria in presenza di redditi non assoggettati all’imposta alla fonte). Tale soglia deve anche essere applicata a livello
cantonale in relazione alla sostanza. Sulla stessa linea economiesuisse ed EXPERTsuisse, che vogliono escludere dall’ordinanza i casi d’importanza esigua. In questo contesto si ritiene opportuno concordare con i Cantoni una soglia minima uniforme anche in relazione alla sostanza. A tale proposito vengono presentate le seguenti integrazioni:
«Una persona è tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore in base
all’articolo 89 capoverso 1 lettera b LIFD se i suoi proventi imponibili in Svizzera non assoggettati all’imposta alla fonte ammontano almeno a 2500 franchi nel corso di un anno fiscale.»