Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

4.2.13 Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio (art. 15)

I Cantoni di AG, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SH, SO, TG, VS, ZG, CDCF e la CSI chiedono di abrogare il capoverso 2. Motivazione: questa disposizione potestativa è pressoché impossibile da applicare nella prassi giacché, nella procedura di imposizione alla fonte, di regola le autorità fiscali non dispongono degli atti necessari che consentono di individuare una situazione estrema.

Il Cantone di VD auspica che le situazioni estreme fissate nella disposizione di legge

concernenti le deduzioni forfettarie computate nell’aliquota dell’imposta alla fonte (art. 99b della LIFD riveduta) siano indicate nell’articolo 15.

Il PLR tiene a sottolineare il fatto che le tassazioni ordinarie ulteriori d’ufficio devono essere possibili anche a favore delle persone assoggettate all’imposta alla fonte.

Per economiesuisse ed EXPERTsuisse è importante che nella disposizione dell’ordinanza si parli di «fondati indizi» anziché di «fondato sospetto». Inoltre l’elenco delle situazioni estreme deve includere anche le fattispecie nelle quali la persona assoggettata deve destinare più di un terzo della totalità dei suoi proventi per pagare spese di malattia o invalidità, versare alimenti al coniuge divorziato o alimenti per i figli.

4.2.14 Artisti, sportivi e conferenzieri (art. 16)

Il Cantone di VD propone che soggiacciano all’imposta alla fonte anche le entrate versate a terzi e non direttamente ad artisti, sportivi e conferenzieri o a membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche domiciliati all’estero.

4.2.15 Beneficiari di rendite previdenziali domiciliati all’estero (art. 18)

Il Cantone TI chiede che il debitore della prestazione imponibile si faccia periodicamente confermare il domicilio del beneficiario della rendita dall’autorità fiscale competente dell’altro Stato avente diritto.

4.2.16 Beneficiari di prestazioni previdenziali in capitale domiciliati all’estero (art. 19)

L’ASA auspica che il termine di tre anni non decorra «dalla scadenza», bensì dal momento del «pagamento» e quindi secondo un giorno di riferimento preciso.

4.2.17 Entrata in vigore (art. 27)

In considerazione dei restanti lavori per l’attuazione, i Cantoni di JU, TI, VS nonché l’ASA e la Städtische Steuerkonferenz ritengono che l’entrata in vigore al 1° gennaio 2020 non sia realizzabile. Da parte loro, i Cantoni di AG, GE, ZH, il Forum PMI e Swissdec chiedono esplicitamente di fissare l’entrata in vigore al 1° gennaio 2021, mentre il Cantone di UR propone l’entrata in vigore non prima del 1° gennaio 2021. Il cantone di NW sottolinea che l’attuazione delle disposizioni a livello di legge e di ordinanza richiede almeno due anni di lavoro.

Per contro, il Cantone di TG e l’UDC credono che l’entrata in vigore al 1° gennaio 2020 sia realizzabile e anzi la auspicano.

Gli altri Cantoni non esprimono esplicitamente le loro preferenze sull’entrata in vigore o si limitano a rilevare che, per i lavori di attuazione, i Cantoni necessitano di un adeguato periodo di tempo, come anche i debitori della prestazione imponibile. Neppure il comitato della CDCF fissa un anno preciso per l’entrata in vigore e rimanda piuttosto ai pareri espressi dai singoli Cantoni nella procedura di consultazione.

4.2.18 Introduzione di una nuova disposizione finale nella sezione 5

Il Cantone di AG propone di recepire la seguente disposizione: