Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/72: Revisione totale dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte · 11 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
«Sono considerati proventi tassati alla fonte i proventi di cui all’articolo 84 capoverso 2 lettere a e b LIFD nonché i proventi di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge sull’imposta preventiva se su di essi è stata riscossa l’imposta preventiva.»
«I coniugi assoggettati congiuntamente sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore se i rispettivi proventi imponibili in Svizzera non tassati alla fonte ammontano complessivamente almeno a 2500 franchi nel corso di un anno fiscale.»
«La tassazione ordinaria ulteriore permane anche quando i proventi imponibili in Svizzera non tassati alla fonte siano temporaneamente o durevolmente inferiori a 2500 franchi.»
«Una tassazione ordinaria ulteriore che conformemente all’articolo 33a capoverso 1 lettera b LAID deve essere effettuata soltanto in base alla sostanza è applicabile anche all’imposta federale diretta.»
4.2.8 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta (art. 10)
I Cantoni di AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH e la CSI chiedono di articolare l’attuale disposizione dell’ordinanza in due capoversi nonché di fissare nel nuovo capoverso (cpv. 1) il termine di perenzione e le conseguenze della richiesta:
«La persona assoggettata all’imposta alla fonte deve presentare alle autorità fiscali, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una richiesta scritta per la procedura di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata.»
Inoltre il Cantone di AG auspica che le autorità fiscali predispongano un modulo a tale scopo.
4.2.9 Disciplinamento dei casi di rigore (art. 11)
Nel capoverso 2, i Cantoni di AG, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, VS, ZG, ZH e la CSI chiedono, riguardo alla concessione delle deduzioni per i figli al fine di attenuare i casi di rigore a seguito del versamento di alimenti, di effettuare una tassazione ordinaria ulteriore soltanto su richiesta della persona assoggettata all’imposta alla fonte e non più d’ufficio come nella normativa vigente.
Motivazione: procedere a una tassazione ordinaria ulteriore su richiesta significa alleggerire il lavoro amministrativo delle autorità fiscali, da un lato perché la tassazione non deve essere garantita; dall’altro perché, qualora le differenze tra le deduzioni per i figli concesse e gli alimenti effettivamente versati siano trascurabili, non è imperativo effettuare una tassazione.
4.2.10 Passaggio dall’imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria (art. 12)
Il Cantone di ZH chiede che l’articolo 12 preveda una tassazione nel corso dell’anno a
decorrere dall’inizio del mese successivo al rilascio del permesso di domicilio o al
matrimonio.
4.2.11 Passaggio dalla tassazione ordinaria all’imposizione alla fonte (art. 13)
Il Cantone di SZ ritiene che il tenore della disposizione dell’ordinanza deve essere
completato, includendo anche l’inizio di un’attività lucrativa dipendente da parte di una
persona finora assoggettata all’imposta alla fonte senza domicilio o dimora fiscale in
Svizzera.