Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi

Pro Tell sostiene inoltre che si debbano prevedere in sede di legge motivi che legittimino una dispensa (età, menomazioni fisiche, situazione familiare o lavorativa ecc.) e possibilità di estensione dei termini.

Anche i Cantoni di Appenzello Esterno e Berna affermano che non è chiaro come si debba procedere quando non è possibile produrre la prova di praticare regolarmente il tiro per malattia, formazione o permanenza all’estero.

L’ASA segnala che le persone che vogliono intraprendere ex novo l’attività del tiro con armi da fuoco delle categorie A6–A8, in quel momento non possono ancora dichiarare di appartenere a una società né di partecipare con regolarità a manifestazioni di tiro. Occorre quindi stabilire che sia rilasciata un’autorizzazione eccezionale anche alle persone che iniziano per la prima volta a svolgere tale attività e che soddisfano le altre condizioni poste dalla normativa sulle armi. Anche Pro Tell ritiene che debba essere redatta un’apposita clausola che espressamente consenta e promuova l’avvio della pratica del tiro sportivo e stabilisca al riguardo condizioni meno rigide.

L’UDC, l’FST, l’ASA, Pro Tell e LEWAS ritengono poi che si debba stabilire a livello di legge e non di ordinanza cosa significhi esattamente «pratica regolare del tiro sportivo». L’ASA propone d’introdurre una norma secondo la quale occorra praticare il tiro almeno una volta ogni cinque anni. Anche Pro Tell sostiene che si debba esigere al massimo un’esercitazione di tiro ogni cinque anni.

Anche l’Unione delle città svizzere ritiene che vada definita la nozione di pratica regolare. Occorre stabilire un criterio rigoroso in base a cui definire la regolarità dell’utilizzo dell’arma.

Anche il Cantone di Zugo afferma che, per garantire un’interpretazione uniforme ed evitare ricorsi onerosi, si debba disciplinare nel dettaglio e in via definitiva la questione dell’utilizzo regolare. A tale proposito raccomanda di fare riferimento ai contenuti della normativa già oggi vigente per la cessione in proprietà dell’arma d’ordinanza in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.

Anche i Cantoni di Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese affermano che dev’essere precisata (almeno nel messaggio o nell’ordinanza) l’espressione «utilizzo regolare». Secondo loro si può parlare di regolarità a partire da due utilizzi l’anno. Il Cantone Ticino ritiene altresì che si debbano prevedere sanzioni per chi non adempie tale obbligo.

Anche i Cantoni di Svitto e Soletta, il PLR e l’UDC Neuchâtel affermano che non è chiaro cosa s’intenda per «regolarità». Secondo il Cantone di Soletta tale aspetto va sancito quantomeno nei documenti complementari. Il PLR sostiene che il Consiglio federale è tenuto a evitare un’interpretazione restrittiva in sede di ordinanza.

Nuova fornitura della prova (art. 28d cpv. 3).

Il PLR giudica positivamente che siano previste «solo» due conferme della prova, mentre la direttiva richiede la produzione continuativa della prova ogni cinque anni.