Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi
Il PS dichiara che vada attribuita massima importanza alla verifica periodica dei requisiti. Per ciascun individuo la predisposizione a mettere in pericolo se stesso o altri può variare nel corso della vita. Conseguentemente la direttiva UE sulle armi modificata obbliga le autorità a verificare a intervalli regolari le autorizzazioni rilasciate, e quindi anche il requisito della pratica regolare del tiro oppure l’appartenenza a una società di tiro. Se tale verifica non è svolta con continuità (vale a dire puntualmente), dev’essere effettuata al massimo ogni cinque anni. È inspiegabile come mai l’avamprogetto praticamente non recepisca queste prescrizioni.
L’FST sostiene che la produzione di una nuova prova di appartenenza a una società o della pratica regolare del tiro è superflua. A tale riguardo l’attuale LArm è comunque più severa della direttiva UE sulle armi: secondo l’articolo 31 in combinato disposto con l’articolo 8 LArm, la polizia può persino intervenire in via preventiva.
L’ASA respinge la norma a causa degli oneri amministrativi che ne scaturiscono per gli uffici delle armi. L’associazione propone di considerare la prova come prodotta salvo che vi sia diversa indicazione e che il possessore dell’arma abbia dichiarato altrimenti.
I Cantoni di Zugo e Ticino propongono a loro volta di eliminare l’articolo 28d capoverso 3. Il Cantone di Zugo afferma che la normativa comporta un onere amministrativo da non sottovalutare. Ciò anche perché, per esperienza, nell’arco di dieci anni molte delle persone interessate si trasferiscono e non risiedono più nello stesso Cantone. Allo stesso tempo va messa in dubbio l’utilità di controlli ricorrenti. Anche il Cantone Ticino ipotizza un aggravio notevole di lavoro agli uffici cantonali delle armi e definisce superflua la produzione di una nuova prova. Già oggi le armi possono essere sequestrate in qualsiasi momento qualora i requisiti di legge non siano più soddisfatti.
Anche il Cantone dei Grigioni afferma che la produzione delle prove richieste dopo cinque e dieci anni comporta enormi oneri amministrativi. Non si ravvisa nemmeno il motivo per cui si debba produrle solo dopo cinque e dieci anni. La disposizione non corrisponde dunque a quanto prescritto dalla direttiva UE sulle armi modificata.
Il Cantone di Uri segnala a sua volta che i possessori di armi possono trasferire il proprio domicilio in un altro Cantone. Stando alla prassi oggi in uso, il più delle volte l’ufficio cantonale preposto a ricevere le comunicazioni viene a conoscenza del cambio di domicilio solo casualmente o alla presentazione di una domanda.
I Cantoni di Ginevra, Giura, Neuchâtel e Vallese osservano che, a seguito dell’elevato numero di casi interessati, le autorità non avranno la possibilità di svolgere verifiche sistematiche presso i privati. Secondo i Cantoni di Neuchâtel e del Vallese, una soluzione potrebbe consistere nell’affidare responsabilità in materia alle società di tiro.
Anche il Cantone di Argovia segnala che la normativa concernente la produzione di nuove prove comporta un certo aggravio in termini di risorse umane. Si dovrebbe dunque modificarne la formulazione in modo da evitare attività amministrative superflue.
Il Cantone di Soletta sostiene che ai fini della certezza del diritto è necessario stabilire se i tiratori sportivi debbano provvedere di propria iniziativa alla produzione della nuova prova o se