Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi

l’autorità cantonale d’esecuzione gliela debba richiedere. Non è chiaro nemmeno quali conseguenze comporti il mancato adempimento di quest’obbligo.

LEWAS sostiene che, per chiarezza, l’articolo 28d capoverso 3 in tedesco dovrebbe recitare «der Nachweis der Vereinsmitgliedschaft oder («o» anziché «und» cioè «e») des regelmässigen Schiessens nach fünf und zehn Jahren erbracht werden müsse» (La prova dell’appartenenza a una società di tiro o della pratica regolare del tiro sportivo ai sensi del capoverso 2 deve essere fornita nuovamente all’autorità cantonale competente dopo cinque e dieci anni.).

Cessione in proprietà dell’arma d’ordinanza in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari (art. 28d cpv. 4)

Il Cantone di Zugo afferma di ritenere opportuno e congruo che non si impongano condizioni più severe rispetto a oggi a ex appartenenti all’esercito che desiderano conservare la propria arma personale, ma che si debbano invece prevedere presupposti più severi per persone terze che non hanno seguito un addestramento militare e che desiderano acquisire un’arma da fuoco semiautomatica.

I Cantoni di Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese sono invece del parere che non si dovrebbe fare distinzione tra l’arma d’ordinanza privata acquisita in occasione del proscioglimento degli obblighi militari e l’arma d’ordinanza acquisita in altro modo. Le armi d’ordinanza «privatizzate» dovrebbero godere del regime previsto da questa disposizione. Si dovrebbe inoltre andare incontro ai tiratori in termini di emolumenti per le autorizzazioni eccezionali in quest’ambito (50 franchi, come per un attuale permesso d’acquisto).

Secondo il Cantone di Ginevra l’eccezione di cui all’articolo 28d capoverso 4 deve applicarsi quantomeno alle ex armi d’ordinanza ereditate o donate.

Il PVL a sua volta sostiene che si debba chiedere anche ai proprietari di armi d’ordinanza di utilizzarle attivamente per il tiro sportivo. La prova dell’allenamento attivo svolto nel passato con l’arma ordinanza (quindi durante il servizio militare obbligatorio) può essere utile solo al momento della cessione in proprietà. La norma va quindi adeguata in modo che anche le persone che hanno acquisito in proprietà l’arma d’ordinanza al proscioglimento degli obblighi militari debbano dimostrare periodicamente di praticare con regolarità il tiro.

Anche il PS respinge eventuali eccezioni per le persone che acquisiscono l’arma in proprietà da scorte dell’amministrazione militare. Anche a queste persone va chiesta la prova che praticano regolarmente il tiro sportivo.

Il Cantone di Friburgo ritiene importante che sia mantenuta l’attuale normativa per le persone che in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari acquisiscono in proprietà privata l’arma d’ordinanza.