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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 7 pagine

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dard comune di comunicazione di informazioni, in vigore a Hong Kongo o in Svizzera;

i) «conto oggetto di comunicazione hongkonghese»: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone hongkonghesi oggetto di comunicazione o da un’entità non finanziaria passiva avente una o più persone hongkonghesi oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;

j) «conto oggetto di comunicazione svizzero»: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario hongkonghese tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone svizzere oggetto di comunicazione o da un’entità non finanziaria passiva avente una o più persone svizzere oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;

k) «persona hongkonghese»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione come residente a Hong Kong secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni o la successione di una persona defunta che era residente a Hong Kong;

l) «persona svizzera»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario hongkonghese tenuto alla comunicazione come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni o la successione di una persona defunta che era residente in Svizzera;

m) «numero d’identificazione fiscale»: a seconda dei casi, un numero d’identificazione fiscale hongkonghese o svizzero;

n) «numero d’identificazione fiscale hongkonghese»: il numero della carta di identità hongkonghese di una persona fisica o il numero del registro delle imprese di un ente;

o) «numero d’identificazione fiscale svizzero»:

i) per le persone fisiche, il numero d’assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ii) per gli enti, il numero d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese;

p) «standard comune di comunicazione di informazioni»: lo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall’OCSE con i Paesi del G20.

2. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo avrà il significato attribuitogli in quel momento dalla legislazione della parte contraente che applica l’Accordo, purché questa definizione sia conforme a quella che figura nello standard

3 RS 831.10

4 RS 431.03