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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 7 pagine

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comune di comunicazione di informazioni. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo o nello standard comune di comunicazione di informazioni ha, salvo se il contesto richiede una diversa interpretazione o se le autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto interno), il senso attribuitogli in quel momento dalla legislazione della parte contraente che applica l’Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di tale parte contraente prevale su una definizione contenuta in un’altra legislazione della medesima parte contraente.

Art. 2 Scambio di informazioni concernente i conti oggetto di comunicazione

1. Ai sensi dell’articolo 25 della CDI e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni, ciascuna autorità competente raccoglie ogni anno le informazioni ottenute in virtù di tali norme e specificate al paragrafo 2 e le scambia automaticamente con l’altra autorità competente.

2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di Hong Kong in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione svizzero e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione hongkonghese:

a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri d’identificazione fiscale, la data e il luogo di nascita (nel caso di persone fisiche e se l’istituto finanziario hongkonghese o svizzero dispone di tale informazione) per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un ente che è titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni, è identificato come avente una o più persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo, il nome, l’indirizzo e il numero o i numeri d’identificazione fiscale dell’ente e il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri d’identificazione fiscale, la data e il luogo di nascita di ogni persona oggetto d comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’istituto finanziario tenuto alla comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione o, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) per i conti di custodia:

i) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonché l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti sul conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al