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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 7 pagine
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conto) nel corso dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione, e
ii) i proventi totali lordi derivanti dall’alienazione o dal riscatto di valori patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’istituto finanziario tenuto alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
f) per i conti di deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione;
g) per tutti gli altri conti, l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’istituto finanziario tenuto alla comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.
Art. 3 Tempi e modalità dello scambio di informazioni
1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all’articolo 2, l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della parte contraente che comunica le informazioni.
2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all’articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
3. In relazione all’articolo 2 paragrafo 2, le informazioni per il 2018 e tutti gli anni seguenti devono essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell’anno civile a cui si riferiscono. Nonostante quanto precede, l’obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se entrambe le parti contraenti sono dotate di una legislazione che prevede la comunicazione di informazioni per tale anno civile secondo la portata dello scambio definita all’articolo 2 e le procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni.
4. Le autorità competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui all’articolo 2 secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni in un linguaggio di marcatura estensibile («Extensible Markup Language»).
5. Le autorità competenti elaborano e concordano uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.