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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 13 pagine
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Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l’adempimento fiscale internazionale
Considerando che la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore (qui di seguito «parti contraenti») intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l’assistenza reciproca in materia fiscale e desiderano migliorare l’adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;
considerando che la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore hanno firmato la Convenzione del Consiglio d’Europa e dei Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nella versione riveduta2 (qui di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa») e hanno riconosciuto che detta Convenzione deve essere in vigore ed effettiva nei loro confronti prima che sia avviato il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari;
considerando che lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (qui di seguito «standard comune di comunicazione di informazioni») è stato elaborato dall’OCSE con i Paesi del G20 per contrastare l’elusione e l’evasione fiscali e migliorare l’adempimento fiscale;
considerando che la legislazione delle rispettive Giurisdizioni impone o dovrebbe imporre agli istituti finanziari di comunicare informazioni concernenti taluni conti e di rispettare le relative procedure di adeguata verifica, conformemente alla portata dello scambio definita alla sezione 2 del presente Accordo e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni;
considerando che la legislazione delle parti contraenti è adeguata periodicamente per recepire le modifiche dello standard comune di comunicazione;
considerando che l’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa ammette lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso lo scambio automatico di informazioni, e consente alle parti contraenti di definire la portata e le modalità di tali scambi;
considerando che le parti contraenti dispongono i) di misure adeguate per garantire che le informazioni ricevute in virtù del presente Accordo restino confidenziali e siano utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprese proce-
1Dal testo originale in inglese.
2 RS 0.652.1
2017–......