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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 7 pagine
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relativi a scambi o domande di scambi e ad applicare le disposizioni dell’articolo 4 del presente Accordo);
considerando che le parti contraenti intendono concludere un accordo per migliorare l’adempimento fiscale internazionale sulla base del reciproco scambio automatico di informazioni secondo la CDI, ferme restando le prescrizioni in materia di confidenzialità e altre tutele ivi contemplate, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate in virtù della CDI;
le parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) «Regione amministrativa speciale di Hong Kong» («Hong Kong»): i territori in cui è applicabile il diritto fiscale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina;
b) «Svizzera»: la Confederazione Svizzera;
c) «parte contraente»: Regione amministrativa speciale di Hong Kong o la Confederazione Svizzera, a seconda dei casi;
d) «autorità competente»:
i) per quanto concerne Hong Kong, il commissario per le imposte nazionali («Commissioner of Inland Revenue») o il suo rappresentante autorizzato, e
ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
e) «istituto finanziario hongkonghese»:
i) qualsiasi istituto finanziario residente a Hong Kong, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori di Hong Kong, e
ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente a Hong Kong, se la succursale è situata a Hong Kong;
f) «istituto finanziario svizzero»:
i) qualsiasi istituto finanziario residente in Svizzera, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori della Svizzera, e
ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera;
g) «istituto finanziario tenuto alla comunicazione»: qualsiasi istituto finanziario hongkonghese o svizzero, a seconda dei casi, che non sia un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione;
h) «conto oggetto di comunicazione»: un conto oggetto di comunicazione hongkonghese o svizzero, a seconda dei casi, purché sia stato identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo stan-