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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 7 pagine

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2. Ciascuna parte contraente conferma all’altra parte contraente per mezzo di una notifica:

a) la conclusione delle procedure richieste dal diritto interno per l’entrata in vigore del presente Accordo, precisando le date pertinenti che riguardano i conti preesistenti, i nuovi conti e l’applicazione o la conclusione delle procedure di comunicazione e adeguata verifica;

b) le misure per la protezione dei dati personali richieste dal diritto interno della parte che comunica le informazioni e che la parte contraente che riceve le informazioni deve rispettare;

c) l’istituzione di misure adeguate volte a garantire il rispetto delle norme di confidenzialità e protezione dei dati;

d) la facoltà di rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati definite dall’altra parte contraente nella sua notifica ai sensi della lettera b.

L’Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ultima di queste notifiche.

3. Una parte contraente può sospendere lo scambio automatico di informazioni secondo il presente Accordo comunicando per scritto all’altra parte contraente che quest’ultima è responsabile di una non conformità significativa rispetto all’Accordo. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l’altro, l’inosservanza da parte di una parte contraente delle prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati del presente Accordo e della CDI, la mancata comunicazione da parte dell’autorità compente di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente Accordo nonché il fatto di definire gli enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o i conti come conti esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informazioni.

4. Ciascuna parte contraente può denunciare per scritto il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente Accordo rimarranno confidenziali e soggette alle disposizioni della CDI.

Fatto a Hong Kong, il 13 ottobre 2017, in due esemplari originali in inglese e tedesco, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina: