Progetto
Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
[QR Code]
[Signature]
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l’adempimento fiscale internazionale
Considerando che il Consiglio federale svizzero e Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l’assistenza reciproca in materia fiscale e desiderano migliorare l’adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;
considerato che lo standard comune di comunicazione di informazioni è stato elaborato dall’OCSE con i Paesi del G20 per contrastare l’elusione e l’evasione fiscali e migliorare l’adempimento fiscale;
considerando che la legislazione delle rispettive parti contraenti impone o dovrebbe imporre agli istituti finanziari di comunicare informazioni concernenti taluni conti e di rispettare le relative procedure di adeguata verifica, conformemente alla portata dello scambio definita all’articolo 2 del presente Accordo e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni;
considerando che la legislazione delle rispettive parti contraenti è adeguata periodicamente per recepire le modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni e che una parte contraente, dopo aver adottato tali adeguamenti, per la definizione dello standard comune di comunicazione di informazioni farà riferimento alla versione aggiornata di questo standard;
considerando che l’articolo 25 della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata il 4 ottobre 20112 a Hong Kong, compreso il relativo Protocollo, (di seguito «CDI») ammette lo scambio di informazioni a fini fiscali e consente alle parti contraenti di concludere lo scambio automatico di informazioni nonché di definire la portata e le modalità di detto scambio automatico;
considerando che la Svizzera e Hong Kong dispongono i) di misure adeguate per garantire che le informazioni ricevute in virtù del presente Accordo restino confidenziali e siano utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla CDI e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprese procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e confidenziali, comunicazioni efficaci e affidabili e risorse destinate a risolvere rapidamente questioni e problemi
1Dal testo originale in inglese.
2 RS 0.672.941.61
2017–......