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Consultazione 2017/76: Decreti federali concernente l'approvazione degli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a partire dal 2018/ 2019 · 7 pagine

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Art. 4 Cooperazione ai fini della conformità e dell’applicazione

Un’autorità competente informa l’altra autorità competente quando ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all’origine di una comunicazione inesatta o incompleta oppure che un istituto finanziario tenuto alla comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni.

L’autorità competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto interno per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Art. 5 Confidenzialità e protezione dei dati

1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte alle prescrizioni in materia di confidenzialità e ad altre tutele previste dalla CDI, incluse le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate. Lo scambio avviene, nella misura in cui è necessario per garantire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle tutele menzionate nella notifica di cui all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b e stabilite in virtù del diritto interno dalla parte contraente che comunica i dati.

2. Ciascuna autorità competente notifica immediatamente all’altra autorità competente qualsiasi violazione delle prescrizioni in materia di confidenzialità e qualsiasi disfunzionamento delle misure di tutela, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

Art. 6 Consultazioni e modifiche

1. In caso di difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo, ciascuna autorità competente può chiedere consultazioni per definire misure atte a garantire la corretta attuazione dell’Accordo.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto delle parti contraenti. Salvo disposizione contraria, tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data dell’ultima firma del consenso scritto o dall’ultima notifica scambiata ai fini del presente consenso scritto.

Art. 7 Durata dell’Accordo

1. Le parti contraenti applicano provvisoriamente il presente Accordo conformemente al loro diritto interno, dal 1° gennaio 2018 fino alla sua entrata in vigore secondo il paragrafo 2. Una parte contraente può denunciare l’applicazione provvisoria dell’Accordo, notificando per scritto all’altra parte contraente di non volervi aderire. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo a tale notifica, data a seguito della quale gli obblighi derivanti dall’Accordo non sono più vincolanti. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente Accordo rimangono confidenziali e soggette alle disposizioni della CDI.