Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 8 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPSR
situazione di monopolio nel Cantone di Basilea Campagna, di cui beneficia una sola azienda. Si può partire dal presupposto che i costi diminuiranno significativamente con l’arrivo sul mercato di altri offerenti.
Con l’autorizzazione di esercizio di una discarica, il Cantone determina i rifiuti ammessi per il deposito. Il gestore della discarica è libero di accettarne o meno il deposito. Le ceneri di legno, non sottostanno al monopolio di smaltimento dei Cantoni e quindi non vengono indirizzate a impianti specifici. In questo caso è il mercato a decidere dove e a che prezzo vengono depositate.
Una situazione di emergenza sul piano dello smaltimento delle ceneri di legno di fatto non c’è. Secondo l’allegato 5 numero 5.3 OPSR le autorità cantonali, nel caso in cui i valori limite per il deposito presso discariche di tipo E non possano essere rispettati e non ci siano possibilità di smaltimento, o manchino le capacità necessarie, possono autorizzare, con l’approvazione dell’UFAM, il deposito delle ceneri di legno presso dette discariche. In definitiva, però, questa procedura ha un costo decisamente più elevato rispetto al deposito presso discariche di tipo B.
1.3 Contenuto della modifica dell’ordinanza
Il settore del legno è rimasto sorpreso dalla modifica dell’OPSR riguardante il deposito delle ceneri di legno. Anche se lo smaltimento è ancora possibile, sono tuttavia da prevedere costi maggiori e non sono disponibili sufficienti capacità di trattamento per una riduzione del CrVIa CrIII. Nell’OPSR viene pertanto introdotto un termine transitorio di cinque anni, entro il quale il settore del legno dovrà sviluppare le capacità di trattamento necessarie, sfruttare le capacità esistenti come pure trovare alternative per la valorizzazione delle ceneri di legno.
La modifica prevede inoltre che qualsiasi tipo di cenere di legno potrà essere depositato presso discariche di tipo D. Per quanto riguarda la questione del CrVI, va tenuto conto che nella maggior parte dei casi riguarda monodiscariche per le scorie provenienti dagli IIRU. Queste ultime contengono sufficiente ferro libero per la riduzione del problematico CrVIa CrIIInelle ceneri di legno, anche dopo l’estrazione dei rottami metallici. Ciò a condizione che le ceneri di legno vengano miscelate alle scorie provenienti dagli IIRU prima dell’incorporazione nella discarica. I dettagli concernenti tale procedura saranno definiti nell’aiuto all’esecuzione.
1.4 Basi legali
Gli articoli 30a e seguenti della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) investono il Consiglio federale di varie competenze che gli permettono di prescrivere norme in materia di rifiuti. Per esempio, secondo l’articolo 30c capoverso 3 il Consiglio federale può emanare prescrizioni riguardo allo smaltimento di determinati rifiuti, secondo l’articolo 30d può prescriverne il riciclaggio e secondo l’articolo 30h capoverso 1 può emanare prescrizioni tecniche ed organizzative per gli impianti di trattamento dei rifiuti. L’articolo 39 capoverso 1 obbliga in generale il Consiglio federale a emanare prescrizioni per l’esecuzione delle disposizioni della LPAmb riguardo ai rifiuti. L’articolo 45 abilita il Consiglio federale a prescrivere controlli regolari degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Secondo l’articolo 46 capoverso 2 inoltre il Consiglio federale può ordinare che vengano allestiti degli elenchi dei rifiuti e del loro smaltimento.
Alcune prescrizioni dell’OPSR finalizzate a proteggere le acque si basano inoltre sulla competenza del Consiglio federale di emanare prescrizioni sullo smaltimento delle acque di scarico e sulle sostanze che possono inquinare le acque come pure prescrizioni di esecuzione generali relative alla legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (artt. 9 cpv. 2, 16 lett. C e 47 LPAc, RS 814.20).
5/8 054.11-00022/00006/00002/Q344-0786