Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/83: Seconda tappa del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi · 216 pagine
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Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi
profondi continua a funzionare senza intervento umano. Un deposito in strati geologici profondi chiuso offre, in particolare in caso di catastrofi ambientali e di attacchi terroristici, una protezione notevolmente superiore rispetto, ad esempio, ad un deposito permanente in superficie o anche ad un deposito non ancora chiuso. In particolare, per lo smaltimento di scorie altamente radioattive si preferisce in tutto il mondo lo stoccaggio in formazioni geologiche profonde.
Valutazione delle aree di ubicazione ai fini della sicurezza a lungo termine: In ogni tappa della
procedura del Piano settoriale i responsabili dello smaltimento devono identificare e descrivere le modalità con cui le incertezze vengono affrontate nel corso della procedura. La procedura suddivisa in fasi consente di accrescere progressivamente le conoscenze e di rispondere adeguatamente alle questioni aperte. I dati necessari ad una valutazione dipendono dalle condizioni geologiche, dalla complessità del luogo e dal metodo con il quale sono stati raccolti tali dati. Sono fondamentali in questo caso i requisiti relativi al livello di conoscenze fissati nella Parte concettuale del PDGP. Il livello di conoscenze nelle singole aree deve consentire di effettuare analisi attendibili nella seconda tappa e di fare un confronto degli aspetti concernenti la sicurezza tecnica. È necessario qui prendere in considerazione le relative incertezze esistenti.
Gli effetti di un deposito in strati geologici profondi sull’uomo e l’ambiente sono stati valutati nell’analisi provvisoria della sicurezza effettuata nella seconda tappa su un periodo di 100 000 anni per il deposito di scorie debolmente e mediamente radioattive e per un milione di anni per il deposito di scorie altamente radioattive, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Le dosi calcolate risultano al di sotto dei limiti di dose previsti in tutte le aree di ubicazione. Pertanto, nell’ambito della seconda tappa, tutte le aree di ubicazione e tutte le rocce ospitanti sono tecnicamente sicure.
Anche dopo la scelta dei siti, le attuali conoscenze nell’ambito della procedura di autorizzazione di massima, di licenza di costruzione e di esercizio devono essere progressivamente approfondite, documentate e quindi aggiornate. In ogni fase di autorizzazione, le autorità preposte effettuano una perizia concernente la sicurezza tecnica. Questa procedura consente in particolare di affrontare tempestivamente e in modo coerente le questioni aperte, utilizzando le nuove conoscenze acquisite.
Il tema dei conflitti di utilizzazione viene approfondito ulteriormente al Capitolo 3.5.15, quello della metodologia e dei criteri di scelta nella terza tappa al Capitolo 3.5.18.
Valutazione della sicurezza d’esercizio: In conformità con l'ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari147, il richiedente deve effettuare, ai fini della successiva licenza di costruzione e di esercizio di un deposito in strati geologici profondi, un'accurata analisi degli incidenti. Per la seconda tappa le valutazioni qualitative sulla sicurezza per la fase di esercizio delle infrastrutture di accesso si sono basate sulle situazioni di rischio indicate nell’ordinanza del DATEC e sulle disposizioni della direttiva IFSN-G03, laddove queste si applicano al livello di pianificazione della seconda tappa, corrispondente ad uno studio preliminare. La prevenzione antincendi assume un ruolo importante nella valutazione della sicurezza della costruzione e dell’esercizio del deposito. La direttiva IFSN-G03 stabilisce che, nell’ottica della protezione antincendi a livello costruttivo, tecnico e organizzativo, oltre alle disposizioni cantonali in materia di prevenzione antincendi, occorre soddisfare anche i requisiti della direttiva DSN-R-50 «Requisiti di sicurezza tecnica per la prevenzione antincendi nelle centrali nucleari». Le misure antincendio non devono pregiudicare la sicurezza a lungo termine.
147 Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti nelle centrali nucleari (SR 732.112.2).