Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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Le modifiche seguenti sono invece da ricondurre a critiche mosse dalla prassi e dalla dottrina nonché dalla giurisprudenza del TF.

Per motivi legati allo Stato di diritto, si intende introdurre per il pubblico ministero l’obbligo, a partire da una certa pena, di interrogare l’imputato prima di emettere un decreto d’accusa (cfr. n. 2.1.49).

Il ritiro fittizio in caso di non comparizione dell’interessato all’interrogatorio o al dibattimento va rimosso in quanto comporta una disparità di trattamento oggettivamente ingiustificata rispetto a un imputato che non compare nella procedura ordinaria, ma ha diritto ad essere giudicato da un tribunale, seppure in una procedura contumaciale (cfr. n. 2.1.52 seg.).

Infine, si intende trasporre nella legge la giurisprudenza del TF sulla legittimazione all’opposizione da parte dell’accusatore privato. Il TF riconosce che l’accusatore privato è legittimato a proporre opposizione, se in una situazione analoga è legittimato a ricorrere secondo l’articolo 382 capoverso 1 CPP (art. 354 cpv. 1 lett. bbise cpv. 1terAP-CPP, cfr. n. 2.1.51).

1.3.10 Carcerazione di sicurezza in relazione a una procedura con decisioni indipendenti successive

Il CPP in vigore non disciplina espressamente la carcerazione di sicurezza prevista dal diritto in materia di esecuzione in relazione a una procedura in caso di decisioni indipendenti successive. Secondo la giurisprudenza del TF, tale carcerazione è ammissibile per analogia con le disposizioni sulla carcerazione preventiva e di sicurezza (art. 229–233 in combinato disposto con gli art. 221 e 220 cpv. 2 CPP)14.

Lo Stato di diritto richiede tuttavia la creazione di una norma esplicita nel CPP sulla base della giurisprudenza del TF (art. 365b AP-CPP, cfr. n. 2.1.56).

Nel 2010 la mozione 09.3443 (Sommaruga Carlo, Condannati: ripristino dell’esecuzione della pena o della misura) è stata trasmessa al Consiglio federale, che è stato incaricato di verificare se, per quanto riguarda il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura per i condannati, convenga modificare il CPP affinché in casi urgenti – soprattutto per proteggere la collettività pubblica – le autorità amministrative possano prendere una decisione provvisoria in merito.

In attuazione di questa mozione, il Consiglio federale propone un disciplinamento secondo cui l’autorità cui compete l’avvio della procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva può disporre la carcerazione di sicurezza prevista dal diritto in materia di esecuzione, secondo le stesse condizioni previste per il giudice competente per la decisione (cfr. n. 2.1.55).

1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Le modifiche proposte si limitano agli ambiti in cui l’applicazione del diritto vigente determina difficoltà o risultati indesiderati; si rinuncia invece a modificare o eliminare istituti o norme che sono oggetto di critica (p. es. la procedura abbreviata), ma

14 DTF 137 IV 333 consid. 2; sentenze del Tribunale federale del 27 gen. 2012 1B_6/2012;

3 mag. 2013 1B_146/2013; 11 nov. 2016 1B_371/2016.