Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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particolare l’accertamento del fabbisogno, valutazioni, procedure di messa a concorso, ordinazioni e incasso. Il settore logistico (magazzino e distribuzione) rimarrà fino a nuovo avviso presso il Cantone di Zurigo. Ciò sarà disciplinato da una convenzione tra l’UFPP e il Cantone di Zurigo. Qualora il Cantone di Zurigo non intendesse più assolvere il compito, si dovrà trovare una soluzione. La Confederazione potrebbe assumere questo compito solo se avrà la possibilità di convertire senza incidenza finanziaria, i fondi versati dai Cantoni per l’acquisizione in posti supplementari ai sensi dell’articolo 92 lettera c. Con le attuali risorse di personale, né la centrale d’acquisto né l’UFPP sarebbero in grado di assolvere questo compito. Le questioni inerenti all’organizzazione, al personale e agli aspetti tecnici sono attualmente esaminate nell’ambito di un progetto. In questo contesto si verificano anche soluzioni nell’ambito di una partnership pubblico-privata.
Capoverso 3: Il Consiglio federale stabilisce il genere e la quantità del materiale standard e d’ora in poi può emanare direttive sull’organizzazione, l’equipaggiamento e l’impiego, in particolare nel settore della protezione NBC.
Capoverso 4: È chiarita la delega di competenze legislative all’UFPP per disposizioni in parte già esistenti. Inoltre, l’UFPP deve poter emanare direttive nel quadro dei suoi compiti di cui all’articolo 1, segnatamente per garantire l’interoperabilità del materiale, l’uniformazione dell’istruzione e l’efficienza del processo d’acquisizione.
Capitolo 7: Distintivo internazionale e carta d’identità della protezione civile
Articolo 77
La disposizione secondo cui il personale e il materiale della protezione civile deve essere contrassegnato con il distintivo internazionale della protezione civile è precisata indicando che si applica solo in caso di conflitto armato.
Capitolo 8: Responsabilità per danni
Articolo 78 Principi
Capoverso 1: Si tratta di una responsabilità causale. Confederazione, Cantoni e Comuni rispondono a prescindere dal fatto se il personale insegnante o i militi della protezione civile abbiano una colpa.
Capoverso 2: Non è più prevista la responsabilità solidale; ora risponderà l’organo o il livello che ha emesso la convocazione (Confederazione, Cantone o Comune).
Capoverso 3: Nei rapporti con l’esterno, come finora prevalgono altre disposizioni di responsabilità civile. Si applicheranno quindi le disposizioni di responsabilità civile della legge federale del 19 dicembre 195815 sulla circolazione stradale, se un veicolo a motore della protezione della popolazione ha causato un incidente. Inoltre, è possibile che prevalgano le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 194816 sulla navigazione aerea o la legge federale del 25 marzo 197717 sugli esplosivi. Nei rapporti interni rimane possibile, come finora, un regresso ai sensi degli articoli 79 o 80 LPPC.
Capoverso 4: I danneggiati nei rapporti con l’esterno non possono far valere delle pretese contro il personale insegnante e i militi della protezione civile.
Capoversi 5 e 6: Corrispondono alle precedenti disposizioni dell’articolo 60 capoversi 4 e 5
15 RS 741.01
16 RS 748.0
17 RS 941.41