Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 88 Infrazioni alla presente legge

CG MPP, Cantoni BE, BL, GR, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD e ZG

Nella LPPC deve essere integrato un ordinamento disciplinare analogamente al secondo libro del Codice penale militare (CPM). Gli adeguamenti previsti nell’avamprogetto di legge rispondono a un’esigenza di disposizioni semplici da applicare. Rimane tuttavia necessario inoltrare una denuncia per avviare un procedimento. Nell’ambito del servizio militare invece, il CPM contiene un ordinamento disciplinare che permette di perseguire infrazioni disciplinari direttamente e senza sporgere denuncia. L’introduzione di un ordinamento disciplinare nella protezione civile semplificherebbe le procedure (permettendo eventualmente ai Cantoni di risparmiare), e le infrazioni disciplinari potrebbero essere sanizionate driettamente dai comandanti.

Succede spesso che un rifugio venga modificato nella sostanza senza autorizzazione, al punto da renderne sproporzionato il ripristino e imponendone quindi la soppressione. Oggi non sussiste la possibilità di sanzionare una tale soppressione non autorizzata. Occorre pertanto statuire in una disposizione che in questi casi il responsabile è sanzionato con la multa (almeno pari all’ammontare dei contributi sostitutivi) dall’Ufficio cantonale competente o che può essere obbligato al versamento a posteriori di un contributo sostitutivo.

Canton BL (in aggiunta)

Si deve verificare se il termine «protezione civile» possa essere sostituito da «protezione della popolazione». In questo modo sarebbero compresi tutti i servizi d’intervento e terzi che sono al servizio della protezione della popolazione.

Canton GR (in aggiunta)

Le disposizioni penali nella loro forma attuale non sono sufficienti. Occorre elencare singolarmente tutti i reati per i quali è prevista una sanzione. In particolare nell’ambito dell’obbligo di costruire rifugi non esistono disposizioni penali, nonostante sussista un obbligo nei confronti dei proprietari. Un semplice rimando a una legge o un’ordinanza non è sufficiente.

Canton GE

Capoverso 2 lettera a numero 4: l’obbligo di notifica è disciplinato nell’articolo 44, non 41.

È deplorevole che si sia rinunciato a introdurre una procedura disciplinare. L’unica possibilità di sanzionare gli inadempienti consiste nello sporgere una denuncia penale, che comporta una procedura lenta e complessa anche per infrazioni lievi che potrebbero essere trattate direttamente all’interno delle organizzazioni di protezione civile sgravando le autorità di perseguimento penale.

Canton LU

Si deve introdurre una disposizione che autorizzi l’ufficio cantonale competente a sanzionare con una multa (pari almeno all’ammontare dei contributi sostitutivi) chiunque apporti delle modifiche edilizie non autorizzate a un rifugio che di fatto impongono la soppressione del rifugio.

Art. 89 Infrazioni alle prescrizioni esecutive

Canton GR

Questa disposizione deve essere stralciata (cfr. motivazioni all’art. 88).