Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/92: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali «Sion 2026» · 50 pagine

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Se gli altri Cantoni non rinunciano alla fatturazione dei costi per gli impieghi di polizia questi devono essere assunti dai Cantoni ospitanti e garantiti entro i termini. La Confederazione apporta un contributo del 20% ai costi degli impieghi di polizia.

Nel quadro del messaggio all’attenzione del parlamento si presenta il piano programmatico dei Cantoni per il finanziamento dei costi degli impieghi di polizia.

7.4 Processi decisionali e di autorizzazione a livello cantonale e comunale

I Cantoni e i Comuni sedi di gara sono competenti per la presa di decisioni nei tempi previsti negli ambiti di competenza citati, essi avviano i relativi processi le relative procedure a livello cantonale e comunale. A volte si dovranno tenere votazioni popolari. Il Canton Vallese ha annunciato una votazione popolare per il 10 giugno 2018. Le date delle votazioni popolari in altri Cantoni non sono ancora note. È assolutamente necessario procedere a una stretta coordinazione delle procedure a livello federale cantonale e comunale.

7.5 Accordo di sovvenzionamento / Garanzie

I Cantoni interessati e la host city Sion si impegnano con la Confederazione nel quadro di un contratto di sussidiamento con la Confederazione alle proprie competenze, responsabilità e ruoli nel progetto «Sion 2026» e a prestare le corrispondenti garanzie nei confronti del CIO.

8 Altri effetti dei Giochi olimpici invernali

8.1 Conseguenze per l’ambiente

8.1.1 Protezione della natura e del paesaggio

Con lo sfruttamento di impianti esistenti per lo svolgimento delle competizioni sportive si prevedono interventi solo limitati con effetti su natura, paesaggio e foresta. Problemi isolati e già noti in questo ambito vanno risolti nella fase della pianificazione dettagliata dalle località sede di gara (tracciato delle piste, protezione della valanghe). Sempre nel prosieguo dei lavori si deve garantire che possano essere evitati conflitti con zone protette e paesaggi di importanza nazionale (inventario IFP). Ciò riguarda in particolare la pianificazione dettagliata per la costruzione di edifici temporanei. Per la - di edifici in genere di devono rispettare gli obiettivi della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e in particolare le disposizioni dell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS). Le infrastrutture e gli edifici da predisporre devono considerare tanto gli interessi della protezione della natura e del paesaggio che gli aspetti culturali edilizi. L’osservanza della protezione ambientale in genere e della protezione della natura e del paesaggio, come pure nello specifico la protezione dei boschi, è una delle condizioni per la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione.

8.1.2 Aspetti relativi al diritto dell’ambiente e della pianificazione territoriale

Sulla base delle prime analisi sulla fattibilità sotto i punti di vista del diritto dell’ambiente e della pianificazione territoriale non si profilano conflitti che non possano essere eliminati modificando il concetto di fondo o scegliendo delle alternative. Chiarire nel dettaglio eventuali misure necessarie dai punti di vista del diritto dell’ambiente e della pianificazione territoriale rientra nella fase di pianificazione successiva. Ciò riguarda l’installazione sia di infrastrutture