Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/93: Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC): procedura di notifica · 15 pagine

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3.3.1 Incoerenza nell’UE sui valori massimi per gli integratori alimentari

Nell’UE i limiti massimi per le vitamine e i sali minerali contenuti negli integratori alimentari non sono definiti in maniera coerente. In alcuni Paesi e per alcune sostanze questi limiti mancano del tutto. Certi integratori che non rispettano i limiti svizzeri per vitamine e sali minerali possono comportare rischi sanitari. Per garantire anche in futuro la sicurezza alimentare in questo campo particolarmente sensibile, occorre mantenere per gli integratori alimentari l’obbligo di autorizzazione vigente.

3.3.2 La qualifica di medicinale è problematica e crea disparità di trattamento

Nell’ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAl), i limiti per tali integratori divergono in parte dai valori massimi per vitamine e sali minerali vigenti nei Paesi dell’UE. Determinati prodotti considerati alimenti nell’UE devono essere omologati in Svizzera come medicinali. Scienceindustries teme pertanto che i produttori/distributori in Svizzera siano penalizzati rispetto agli importatori se questi ultimi possono vendere in Svizzera come alimenti determinati prodotti che i primi devono invece sottoporre a una procedura di omologazione per medicinali. Lo stesso dicasi per gli estratti vegetali (i cosiddetti «botanicals»).

Poiché è difficile distinguere tra medicinali e integratori alimentari, ASSGP e ASME propongono un sistema di notifica a due livelli con riserva di approvazione per gli integratori alimentari. Questi ultimi devono poter essere commercializzati soltanto previa verifica, da parte di un’autorità, che non si tratti medicinali o che non possano essere scambiati per tali. A queste condizioni i due partecipanti ritengono che il rinnovo annuale della notifica sia inutile.

3.4 Altri pareri

3.4.1 Eliminare l’obbligo di ripetere la notifica a cadenza annuale

Oltre ai partecipanti citati in precedenza (cfr. n. 2.4), altri tre (hotelleriesuisse, CI-Commercio al dettaglio e Forum PMI) si dicono contrari al rinnovo annuale della notifica, ritenendolo un vincolo inutile e burocratico.

3.4.2 Riferimento a notifiche già effettuate

Secondo USAM, chi immette sul mercato un determinato prodotto deve potersi basare su notifiche di prodotti alimentari identici già effettuate in precedenza da altri operatori ed essere così esonerato dall’obbligo di notificare i suoi prodotti. In questo modo si può realizzare uno sgravio amministrativo concreto.

3.4.3 Conversione automatica di decisioni generali in notifiche

Forum PMI vorrebbe che, nei limiti del possibile, le decisioni di carattere generale siano convertite automaticamente in notifiche.

3.4.4 Requisiti linguistici per avvertenze: disposizioni confuse

Secondo SKW i requisiti linguistici per le avvertenze creano confusione perché offrono a livello attuativo margini di manovra difficilmente calcolabili. Sarebbe più opportuno disporre che le avvertenze siano scritte in una lingua ufficiale o in un’altra lingua. I produttori si assumono già la responsabilità per danno da prodotti e se per un prodotto sono necessarie informazioni particolari, le avvertenze vengono comunque scritte in più lingue. Crea confusione anche il fatto che la lettera a dell’articolo 16e dell’avamprogetto LOTC riprenda la normativa previgente. Il rapporto con la lettera b, inoltre, non è sufficientemente chiaro. Rimane da specificare se la disposizione vada intesa cumulativamente o alternativamente.

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