Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/93: Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC): procedura di notifica · 15 pagine

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Dijon, anche se il prodotto in questione è già stato notificato da un altro importatore o produttore. Ogni notifica va inoltre rinnovata annualmente. Di conseguenza, l’introduzione dell’obbligo di notifica procurerebbe ogni anno importanti oneri aggiuntivi a molti più soggetti.

3.2.3 Perdita di efficienza in caso di abrogazione dell’obbligo di autorizzazione

Nell’ambito della procedura di autorizzazione vigente, l’UFAV verifica a livello centrale se sono soddisfatte le condizioni per l’immissione sul mercato di un prodotto alimentare conformemente al principio Cassis de Dijon. Con la procedura di notifica, i controlli verrebbero effettuati dalle autorità d’esecuzione cantonali. Ciò comporterebbe non soltanto oneri supplementari per queste autorità, ma anche il rischio di un’applicazione incoerente. Nell’interesse dell’efficienza e di una valutazione uniforme, l’esame per l’immissione sul mercato di prodotti alimentari secondo il principio Cassis de Dijon deve rimanere di competenza dell’UFAV, che lo effettuerà come finora a livello centrale mediante procedura di autorizzazione.

3.2.4 Elevati costi di allestimento ed esercizio

I costi per l’allestimento della banca dati a supporto della nuova procedura di notifica sono stimati tra i 400 000 e gli 800 000 franchi e i costi d’esercizio annui tra i 40 000 e gli 80 000 franchi. Dall’analisi costi-benefici della procedura di notifica risulta evidente che non conviene impiantare e mettere in funzione un tale apparato amministrativo. Converrebbe invece sostituire il sistema attuale, cartaceo, con una procedura di autorizzazione elettronica più semplice e snella in termini amministrativi.

3.2.5 Anche i Paesi dell’UE applicato una procedura di autorizzazione

Avendo introdotto il principio Cassis de Dijon unilateralmente, la Svizzera non è soggetta a relativi impegni di diritto internazionale. Inoltre, anche altri Paesi dell’UE subordinano all’obbligo di autorizzazione i generi alimentari che immettono sul mercato secondo il principio europeo del riconoscimento reciproco (paragonabile al nostro principio Cassis de Dijon). In quest’ottica è giustificato mantenere il sistema dell’obbligo di autorizzazione.

3.2.6 Richiesta sussidiaria: piena applicazione del principio Cassis de Dijon alle derrate alimentari

I partecipanti alla consultazione menzionati al punto 3.2 sono consapevoli che l’eliminazione delle barriere commerciali è un obiettivo politico ampiamente condiviso. Se a tal fine – nonostante i potenziali pericoli sanitari e i rischi d’inganno per i consumatori – si volesse comunque adeguare l’articolo 16c LOTC, questi partecipanti propongono invece di abrogarlo completamente e di ridistribuire le risorse. La completa eliminazione degli ostacoli amministrativi d’accesso al mercato si tradurrebbe per le imprese in un enorme sgravio amministrativo. L’attuazione sistematica del principio Cassis de Dijon rafforzerebbe inoltre il sistema di autocontrollo, caratteristico del settore alimentare. Questi partecipanti fanno nel contempo notare che – se si dovesse rinunciare agli obblighi sia di autorizzazione sia di notifica

– la Confederazione dovrebbe versare ai Cantoni i fondi che risparmia sui costi, remunerandoli in tal modo per i maggiori oneri di sorveglianza che dovranno assumersi.

3.3 Pareri sugli integratori alimentari

Cinque partecipanti alla consultazione (ASSGP, CFSAI, Fial, scienceindustries, ASME) si sono espressi esaustivamente o addirittura esclusivamente sul tema degli integratori alimentari, facendo in parte riferimento all’alimentazione sportiva e ai «botanicals». Su questa categoria di prodotti alimentari altri due partecipanti (SKS e Chimici cantonali) hanno espresso un parere analogo, seppur meno dettagliato. Visti i numerosi pareri pervenuti a questo riguardo, le relative argomentazioni sono illustrate in un capitolo a sé stante. Questi partecipanti espongono le seguenti considerazioni.

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