Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/93: Modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC): procedura di notifica · 15 pagine

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3.4.5 Ulteriore ostacolo al commercio: indicazione del Paese di produzione

CI-Commercio al dettaglio punta il dito su un altro ostacolo all’immissione in commercio di derrate alimentari. Per i prodotti trasformati, il requisito svizzero che impone di indicare il Paese di produzione ostacola molto spesso l’immissione diretta sul mercato svizzero di prodotti conformi alla legislazione UE. Il recapito del produttore, ad esempio, è sufficiente soltanto se questi ha effettivamente sede nel Paese di produzione. Molti produttori importanti, come ad esempio Unilever, possiedono però stabilimenti e fabbriche in diversi Paesi e producono i loro beni in luoghi diversi, a seconda delle proprie capacità. Sui loro prodotti venduti nel mercato comunitario figura spesso soltanto l’indirizzo del produttore (p. es. la sede europea), ma non lo stabilimento di produzione vero e proprio. In questo caso l’avvertenza deve essere adeguata se il prodotto viene importato in Svizzera, il che genera ingenti costi supplementari. Questo fatto è particolarmente fastidioso per quanto concerne gli articoli di marca venduti in tutto il mondo e offerti in Svizzera in composizione identica.

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