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Consultazione 2017/94: Concessione rilasciata alla SRG SSR · 14 pagine

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2. il secondo è prevalentemente dedicato all’arte e alla cultura classica e moderna e alle informazioni di approfondimento,

3. il terzo si rivolge al gruppo di destinatari dei giovani adulti concentrandosi sulla cultura popolare, su temi sociali e sull’intrattenimento;

b. un programma per le regioni linguistiche tedesca e francese che dedichi un grande spazio alla cultura musicale popolare, in particolare alla musica popolare della regione linguistica, consideri in modo particolare la produzione di artisti svizzeri e diffonda almeno informazioni di attualità;

c. un programma per la regione linguistica romancia che dedichi un ampio spazio alla cultura romancia e diffonda le informazioni di attualità;

d. un programma per i giovani nella Svizzera tedesca che dedichi un grande spazio ai giovani artisti svizzeri e diffonda le informazioni di attualità;

e. un programma per la regione linguistica tedesca con informazioni di attualità e di approfondimento;

f. tre programmi musicali per tutte le regioni linguistiche dedicati alla musica classica, alla musica jazz e alla musica pop, ognuno con una quantità di musica svizzera che conformemente all’impegno volontario assunto dalla SSR in ottobre 2017 corrisponde almeno al 50 per cento.

Gli annunci relativi alla musica e alle manifestazioni in ambito musicale possono essere adeguati alla regione linguistica.

2Grazie alla qualità professionale della moderazione e alla scelta musicale, che non è basata principalmente sugli indici d’ascolto, i programmi radiofonici della SSR si distinguono dalle offerte delle emittenti commerciali.

Art. 17 Programmi televisivi

1La SSR diffonde due programmi per ciascuna delle regioni linguistiche tedesca, francese e italiana. Questi programmi contengono anche trasmissioni in romancio.

2La SSR può rinunciare a diffondere uno dei due programmi per la regione linguistica italiana purché l’offerta multimediale sia fornita secondo l’articolo 18 capoverso 3.

3Può diffondere un programma televisivo di lingua tedesca consistente in trasmissioni e contributi informativi che sono stati precedentemente diffusi nei programmi conformemente al capoverso 1. Può proporre la diffusione originale di trasmissioni su avvenimenti d’importanza nazionale.

4In ogni regione linguistica può diffondere su Internet un programma televisivo con informazioni costantemente aggiornate e relative indicazioni senza pubblicità e sponsorizzazione.

5Può diffondere programmi televisivi secondo i capoversi 1 e 3 con pubblicità mirata a gruppi specifici. Informa l’UFCOM anticipatamente in merito all’attuazione organizzativa e tecnica di questa forma di pubblicità.