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Consultazione 2017/94: Concessione rilasciata alla SRG SSR · 14 pagine

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interessati possono essere captati con una qualità sufficiente e a condizioni ragionevoli attraverso altre tecnologie di diffusione.

Art. 21 Diffusione su linea

Secondo l’articolo 59 capoverso 1 lettera a LRTV, la SSR ha diritto alla diffusione dei suoi programmi su linea come segue:

a. diffusione nazionale: programmi radiofonici secondo l’articolo 16 lettere a e c nonché programmi televisivi secondo l’articolo 17 capoverso 1;

b. diffusione nelle regioni linguistiche: programmi radiofonici secondo l’articolo 16 lettere d ed e nonché il programma televisivo secondo l’articolo 17 capoverso 2 nella Svizzera tedesca;

c. diffusione regionale: radiogiornali regionali secondo l’articolo 16 lettera a numero 1 nelle corrispondenti regioni.

Art. 22 Diffusione tramite Internet

La SSR può diffondere le seguenti offerte via Internet:

a) le offerte conformemente agli articoli 16 e 17 interamente o in parte;

b) trasmissioni originali concernenti avvenimenti politici, economici, culturali e sportivi che rivestono un’importanza significativa a livello nazionale o di regione linguistica;

c) contributi adeguati per la lingua delle altre regioni linguistiche che rientrano nelle offerte secondo gli articoli 16 e 17;

d) trasmissioni video in diretta dal luogo di produzione durante la realizzazione di programmi secondo gli articoli 16 e 17.

Art. 23 Accesso alle trasmissioni

1La SSR può rendere accessibili gratuitamente in Internet le trasmissioni dei programmi.

2L’accesso a trasmissioni archiviate rese disponibili online per uso privato o scientifico è gratuito. Per altri tipi di utilizzo la SSR può chiedere prezzi di mercato.

3La SSR può esigere contributi che coprono le spese causate dalla richiesta.

4La SSR può offrire, a prezzi di mercato, produzioni cinematografiche realizzate nell’ambito del suo accordo con l’industria cinematografica svizzera secondo l’articolo 26 e diffuse nei propri programmi. I proventi sono utilizzati per produzioni nell’ambito di questo accordo.

Art. 24 Prestazioni in situazioni di crisi

1La SSR prende i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per adempiere l’obbligo di allestire e diffondere programmi radiofonici per quanto possibile anche in situazioni di crisi.