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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
Art. 21 Confidenzialità delle procedure arbitrali25
1. Soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente parte e delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto pertinente e della legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all’assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali arbitri soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali arbitri e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto in materia di scambio di informazioni e di assistenza amministrativa.
2. Le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale ed i loro collaboratori si impegnino per iscritto, prima di partecipare ad una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni dell’Accordo fiscale coperto riguardanti lo scambio di informazioni e l’assistenza amministrativa nonché ai sensi delle leggi applicabili delle Giurisdizioni contraenti.
Art. 22 Risoluzione di un caso prima della conclusione dell’arbitrato
Ai fini della presente parte e delle disposizioni del pertinente Accordo fiscale coperto che prevedono la risoluzione di casi mediante procedura amichevole, la procedura amichevole nonché la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti:
a) le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o
b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.
Art. 23 Tipologia di procedura arbitrale
1. Salvo nella misura in cui le autorità competenti delle Giurisdizioni contrenti concordino regole diverse, le seguenti regole si applicano ad una procedura arbitrale ai sensi della presente parte:
a) Dopo che un caso è stato sottoposto ad arbitrato, l’autorità competente di ciascuna Giurisdizione contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti). La proposta di risoluzione si limita all’indicazione di specifici importi monetari (per
25 IT: di arbitrato