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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
colo 28 (Riserve) che comporta l’applicazione della parte VI (Arbitrato) tra due Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto, ha efficacia ai sensi dei sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo, salvo che i riferimenti all’«ultima delle date in cui in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto» siano sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva», oppure alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva».
5. Una ulteriore notifica effettuata ai sensi del sottoparagrafo p) del paragrafo 1 dell’articolo 29 (Notifiche) ha efficacia ai sensi dei sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 1, salvo che i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all’«ultima delle date in cui in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto» siano sostituiti dai riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica».
Art. 37 Recesso
1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, recedere dalla presente Convenzione mediante una notifica inviata al Depositario.
2. Il recesso ai sensi del paragrafo 1 diviene efficace alla data di ricezione della notifica da parte del Depositario. Nei casi in cui la presente Convenzione sia entrata in vigore per tutte le Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto prima della data in cui il recesso di una Parte diviene efficace, tale Accordo fiscale coperto resta come modificato dalla presente Convenzione.
Art. 38 Relazione con i Protocolli
1. La presente Convenzione può essere integrata da uno o più protocolli.
2. Per diventare parte di un protocollo, uno Stato o una Giurisdizione deve essere altresì Parte della presente Convenzione.
3. Una Parte della presente Convenzione non è vincolata da un protocollo, se essa non è diventata parte del protocollo in conformità alle sue disposizioni.
Art. 39 Depositario
1. Il Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico è il Depositario della presente Convenzione e di ogni protocollo ai sensi dell’articolo 38 (Relazione con i Protocolli).
2. Il Depositario notifica alle Parti e ai Firmatari entro un mese di calendario:
a) ciascuna firma ai sensi dell’articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione);
b) il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione o approvazione ai sensi dell’articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione);