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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

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Convenzione BEPS

Art. 34 Entrata in vigore

1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

2. Per ogni Firmatario che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito da parte di detto Firmatario del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 35 Efficacia

1. Le disposizioni della presente Convenzione hanno efficacia in ciascuna Giurisdizione contraente con riferimento ad un Accordo fiscale coperto:

a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al, primo giorno dell’anno civile27 successivo che inizia all’ultima delle date, o successivamente ad essa, in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto; e

b) con riferimento a tutte le altre imposte prelevate da tale Giurisdizione contraente, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi d’imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo di sei mesi di calendario (o di un periodo più breve, se tutte le Giurisdizioni contraenti notificano al Depositario che esse intendono applicare tale periodo più breve) a decorrere dall’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’accordo fiscale coperto.

2. Soltanto al fine della propria applicazione del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 e del sottoparagrafo a) del paragrafo 5, una Parte può scegliere di sostituire l’espressione «anno civile» con l’espressione «periodo di imposta», e notifica al Depositario la sua scelta.

3. Soltanto al fine della propria applicazione del sottoparagrafo b) del paragrafo 1 e del sottoparagrafo b) del paragrafo 5, una Parte può scegliere di sostituire il riferimento a «periodi di imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo» con un riferimento a «periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno successivo che inizia alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo» e notifica al Depositario la sua scelta.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, l’articolo 16 (Procedura amichevole) ha efficacia con riferimento a un Accordo fiscale coperto per un caso sottoposto all’autorità competente di una Giurisdizione contraente a decorrere dall’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna Giurisdizione contraente dell’Accordo fiscale coperto, salvo per i casi che non potevano

27 IT qui e di seguito: anno solare