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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
essere sottoposti a tale data ai sensi dell’Accordo fiscale coperto prima delle modifiche apportate dalla Convenzione, a prescindere dal periodo d’imposta al quale si riferisce il caso.
5. Per un nuovo Accordo fiscale coperto derivante da un ampliamento ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 29 (Notifiche) dell’elenco degli accordi notificati in conformità alla clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpretazione dei termini), le disposizioni della presente Convenzione hanno efficacia in ciascuna Giurisdizione contraente:
a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica a decorrere dal primo giorno dell’anno civile successivo ad un periodo di 30 giorni che segue la data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco di accordi; e
b) con riferimento a tutte le altre imposte prelevate da tale Giurisdizione contraente, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi di imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo di nove mesi di calendario (o di un periodo più breve, se tutte le Giurisdizioni contraenti notificano al Depositario che esse intendono applicare tale periodo più breve) a decorrere dalla data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi.
6. Una Parte si può riservare il diritto di non applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.
7. a) Una Parte si può riservare il diritto di sostituire:
i) i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 4 all’«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto»; e
ii) i riferimenti di cui al paragrafo 5 alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi»;
con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;
iii) i riferimenti di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 9 dell’articolo 28 (Riserve) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva»; e
iv) il riferimento di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 9 dell’articolo 28 (Riserve) all’«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti»;
con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che