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Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine
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Convenzione BEPS
c) Se una o più Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto formulano una riserva ai sensi del presente paragrafo, la data dell’efficacia delle disposizioni della Convenzione, del ritiro o della sostituzione di una riserva, di una ulteriore notifica con riferimento a tale Accordo fiscale coperto, o della parte VI (Arbitrato), è disciplinata dal presente paragrafo per tutte le Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto.
Art. 36 Efficacia della parte VI
1. Nonostante il paragrafo 9 dell’articolo 28 (Riserve), il paragrafo 6 dell’articolo 29 (Notifiche), e i paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 35 (Efficacia), con riferimento a due Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto, le disposizioni della parte VI (Arbitrato) hanno efficacia:
a) con riferimento ai casi sottoposti all’autorità competente di una Giurisdizione contraente (come indicato nel sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante), a decorrere dall’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto; e
b) con riferimento ai casi sottoposti all’autorità competente di una Giurisdizione contraente prima dell’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto, alla data in cui entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno notificato al Depositario di avere raggiunto un accordo amichevole ai sensi del paragrafo 10 dell’articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante), unitamente alle informazioni concernenti la data o le date in cui si considera che tali casi siano stati sottoposti all’autorità competente di una Giurisdizione contraente (come indicato nel sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante) in base ai termini di tale accordo amichevole.
2. Una Parte si può riservare il diritto di applicare la parte VI (Arbitrato) a un caso sottoposto all’autorità competente di una Giurisdizione contraente prima dell’ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto, soltanto nella misura in cui le autorità competenti di entrambe le Giurisdizioni contraenti concordano che essa si applica a tale specifico caso.
3. Nel caso di un nuovo Accordo fiscale coperto derivante da un ampliamento ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 29 (Notifiche) dell’elenco degli accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 (Interpretazione dei termini), i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all’«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto» sono sostituiti dai riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi».
4. Il ritiro o la sostituzione di una riserva formulata ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 26 (Compatibilità), effettuati ai sensi del paragrafo 9 dell’articolo 28 (Riserve), o il ritiro di una obiezione ad una riserva formulata ai sensi del paragrafo 2 dell’arti-