Progetto

Consultazione 2017/95: Convenzione multilaterale per l'attuazione die misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti · 53 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 49Fedlex · Progetto

Convenzione BEPS

essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia del ritiro o della sostituzione della riserva con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

v) i riferimenti di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 6 dell’articolo 29

(Notifiche) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica»; e

vi) il riferimento di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 6 dell’articolo 29

(Notifiche) all’«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti»;

con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia della ulteriore notifica con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

vii) i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 36 (Efficacia della

parte VI) all’«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell’Accordo fiscale coperto»;

con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; e

viii) il riferimento di cui al paragrafo 3 dell’articolo 36 (Efficacia della

parte VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell’ampliamento dell’elenco degli accordi»;

ix) i riferimenti di cui al paragrafo 4 dell’articolo 36 (Efficacia della

parte VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva» e alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva»; e

x) il riferimento di cui al paragrafo 5 dell’articolo 36 (Efficacia della

parte VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica»;

con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell’ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell’articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l’efficacia delle disposizioni della parte VI (Arbitrato) con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto».

b) Una Parte che formula una riserva ai sensi del sottoparagrafo a) notifica la conferma del completamento delle sue procedure interne contemporaneamente al Depositario e alle altre Giurisdizioni contraenti.