Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 15 pagine
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SG suggerisce di chiarire in che modo il mancato riconoscimento di un’adozione all’estero influisca sull’indennità di adozione. Sarebbe seccante riceve un’indennità per poi scoprire che l’adozione all’estero non è riconosciuta in Svizzera perché incompatibile con l’ordine pubblico svizzero. Inoltre, per SG il requisito che entrambi i genitori debbano aver lavorato almeno durante i 5 mesi precedenti sarebbe incompatibile con l’obiettivo di dare al genitore lavoratore (se l’altro genitore non lavora) più tempo per costruire il legame più stretto possibile.
Per quanto riguarda la tempistica del congedo, qualora si continuasse a chiedere di sancire l’indennità di adozione nel diritto federale, OW vorrebbe limitare il riferimento al periodo immediatamente successivo all’ingesso del bambino in famiglia. Anche secondo SO il periodo di tempo sarebbe troppo lungo. A suo parere, l’indennità dovrebbe essere percepita entro tre mesi.
JU è esplicitamente favorevole all’esclusione dell’adozione dei figliastri, il che consentirebbe di contenere notevolmente il diritto.
Partiti politici
Il PPD considera ragionevole la limitazione a quattro anni, tanto più che l’adozione di bambini più grandi comporta già vari sgravi. Il PPD concorda anche con le altre condizioni per poter beneficiare dell’indennità.
Il PES e il PS sono favorevoli ad aumentare il limite di età. Per il PES l’indennità non dovrebbe essere limitata alle adozioni di bambini al di sotto dei quattro anni. Il limite di età dovrebbe essere innalzato, perché anche i bambini più grandi hanno bisogno di tempo per stabilire un buon rapporto con i genitori adottivi. Il PS raccomanda di innalzarlo a 18 anni. Soprattutto per i giovani, è importante che i genitori adottivi siano presenti per accompagnarli in una fase della vita che comporta alcuni sconvolgimenti emotivi. Il limite di età più elevato è stato giustificato dal numero di adozioni di bambini tra i cinque e i 19 anni, che nel 2016 hanno rappresentato più della metà di tutte le adozioni. Per il PS sarebbe possibile adattare la durata del congedo all’età del bambino.
Il PS si oppone all’obbligo per entrambi i genitori di aver lavorato per almeno nove mesi prima dell’arrivo del bambino. In caso di adozione congiunta, il diritto all’indennità non dovrebbe dipendere dalla situazione professionale del partner, poiché si tratta di un diritto individuale. Non si dovrebbe prediligere una determinata forma di famiglia. Il PS è invece favorevole al fatto che il congedo possa essere preso entro il primo anno successivo all’adozione del bambino, il che offre l’auspicata flessibilità.
Associazioni dell’economia
L’USS e Travail.Suisse considerano il limite di quattro anni troppo basso e chiedono di aumentarlo a 12 anni. Secondo Travail.Suisse, il congedo di adozione per i bambini tra i cinque e i 12 anni potrebbe essere ridotto, dato che in genere a questa età i bambini vanno già a scuola e sono quindi accuditi durante il giorno.
L’USS propone inoltre che il diritto all’indennità non sia subordinato alla situazione lavorativa del partner, ma che sia un diritto individuale del genitore lavoratore. L’USS può capire
l’esclusione dell’adozione dei figliastri. Chiede tuttavia che si esaminino urgentemente modelli di congedo parentale che accordino anche ai padri e ai genitori dello stesso sesso il diritto al congedo retribuito dopo la nascita/adozione di bambini.
Organi di attuazione, organizzazioni e cerchie interessate
Per la CDOS non vi sono motivi sufficienti per distinguere tra le esigenze dei bambini piccoli e quelle dei bambini più grandi, motivo per cui è favorevole all’estensione del limite di età ai 12 anni compiuti. Per Pro Familia Svizzera, quattro anni sono troppo pochi. L’AACA rileva