Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 15 pagine

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che nelle adozioni internazionali è sempre più raro che i bambini abbiano meno di quattro anni. La limitazione alle persone che accolgono un bambino di età inferiore ai quattro anni sarebbe troppo restrittiva; l’indennizzo dovrebbe essere previsto per i bambini in età prescolare (= ingresso a scuola o alla scuola dell’infanzia). Secondo Protezione dell’infanzia Svizzera, la limitazione ai bambini più piccoli non corrisponde in alcun modo all’interesse superiore del fanciullo nei processi di adozione, conformemente all’articolo 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Sarebbe anche in contrasto con l’ultima revisione del diritto in materia di adozione, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che si è concentrata sul benessere del bambino. Si deve estendere il limite fino ai bambini di otto anni. PACH ritiene che l’età proposta sia troppo bassa, in particolare alla luce dell’articolo 5 capoverso 3 OAdoz, in quanto l’accoglienza di un bambino di età superiore ai quattro anni pone maggiori esigenze sull’idoneità dei futuri genitori adottivi. PACH propone pertanto di aumentare il limite di età a 18 anni.

PACH chiede inoltre che le condizioni relative alla durata dell’assicurazione precedente e all’attività lavorativa debbano essere soddisfatte solo dal genitore avente diritto all’indennità di adozione. PACH accoglie con favore la possibilità di interrompere o di limitare il congedo (riduzione del tasso di occupazione) per rispondere all’esigenza di soluzioni individuali e flessibili.

L’USDCR valuta positivamente che l’inizio del diritto è legato all’inizio dell’accoglienza del bambino e che se ne deve usufruire entro un anno.

L’AACA non è d’accordo con l’arco temporale di un anno. Si tratta di trascorrere del tempo con il bambino subito dopo il suo arrivo e non in un periodo imprecisato dell’anno. Il diritto dovrebbe pertanto valere subito dopo l’arrivo del bambino.

Per CDOS e PACH la decisione di escludere l’adozione del figliastro è corretta, poiché un legame tra genitore e bambino già esiste, visto che prima dell’adozione da parte del partner il bambino ha vissuto in una famiglia.

5.2 Durata del diritto all’indennità e del congedo (disciplinamento nella LIPG e nel CO)

Cantoni

ZH chiede di esaminare se gli obiettivi auspicati, soprattutto lo sviluppo delle relazioni, non si potrebbero raggiungere meglio con un congedo di quattro settimane, anch’esso sostenibile in termini di costi. Per BS, due settimane non sarebbero sufficienti per l’adattamento, servirebbero almeno quattro settimane; anche i congedi di adozione esistenti sono molto più lunghi. Questa riduzione a due settimane rispetto all’iniziativa parlamentare Romano, che chiedeva 12 settimane, sembra incomprensibile. TI, GE, GE, VD e NE si oppongono alla durata d’indennità proposta in quanto non consentirebbe di raggiungere l’obiettivo auspicato con l’indennità di adozione. TI, GE e VD propongono un congedo di 14 settimane (98 giorni) analogo all’indennità di maternità. NE ritiene che otto settimane siano sufficienti per

l’adattamento in famiglia.

SG ritiene che il congedo di due settimane sia una sorta di ringraziamento per l’impegno dei genitori adottivi e che non sia sproporzionato; ma sottolinea che le modalità di ottenimento e la possibile suddivisione tra i genitori presuppongono una certa flessibilità da parte dei datori di lavoro per attuare quanto auspicato.

Partiti politici

Il PPD sottolinea che la proposta del consigliere nazionale Marco Romano prevedeva 12 settimane; la proposta attuale, in confronto modesta, è pragmatica e con costi contenuti ha un notevole impatto sulle famiglie.