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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine
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d. la partecipazione ai giochi proposti in linea di giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizzera è gestita mediante il loro conto giocatori presso il richiedente;
e. il richiedente ha concluso un contratto con il socio all’estero che garantisce lo svolgimento sicuro e trasparente del gioco;
f. l’organizzatore di giochi di grande estensione all’estero blocca l’accesso in linea ai suoi giochi in denaro non autorizzati in Svizzera dei giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizzera.
2Una collaborazione è in ogni caso esclusa se l’organizzatore all’estero di giochi di grande estensione ha la sua sede in un Paese inserito nell’elenco del GAFI dei Paesi ad alto rischio e non cooperativi o è interessato da sanzioni internazionali ai sensi della legge del 22 marzo 20023 sugli embarghi.
3Il richiedente è responsabile in egual misura nei confronti dei suoi giocatori e dell’Autorità intercantonale come se fosse soltanto lui a esercitare il gioco.
Art. 30 Tenore della richiesta
(art. 26 LGD)
1La richiesta di rilascio dell’autorizzazione contiene in particolare indicazioni in merito:
a. allo svolgimento, alla frequenza e alla durata del gioco;
b. alle modalità di distribuzione;
c. alle modalità di estrazione o di qualsiasi altra individuazione del risultato decisivo per il gioco;
d. alla constatazione del risultato, alla determinazione della vincita e al relativo versamento;
e. al modo di procedere in caso di interruzione imprevista o mancato svolgimento del gioco;
f. al modo di procedere in caso di vincite non riscosse.
2La richiesta di rilascio dell’autorizzazione per le lotterie contiene inoltre l’indicazione che la lotteria è aperta ad almeno 1000 persone per ogni estrazione.
3La richiesta di rilascio dell’autorizzazione per i giochi di destrezza illustra inoltre in che misura la vincita dipende in tutto o in gran parte dall’abilità del giocatore.
Art. 31 Consultazione
(art. 27 LGD)
1Lo scambio di opinioni tra l’Autorità intercantonale e la CFCG avviene entro 30 giorni dopo il recapito della lettera dell’Autorità intercantonale alla CFCG.
2Se lo scambio di opinioni entro tale termine è infruttuoso, l’Autorità intercantonale sottopone il caso all’organo di coordinamento.