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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine

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3L’Autorità intercantonale e la CFCG possono convenire di prorogare fino a 30 giorni il termine di cui al capoverso 1.

Art. 32 Comunicazione di modifiche successive del gioco

1L’organizzatore comunica all’Autorità intercantonale ogni modifica del gioco che intende attuare su un gioco autorizzato.

2Può in via eccezionale comunicare all’Autorità intercantonale una modifica del gioco soltanto dopo averla già attuata se per motivi di sicurezza o per altri motivi imperativi s’impone un intervento immediato. La comunicazione deve essere effettuata senza indugio.

3L’Autorità intercantonale verifica se la modifica del gioco comunicata può essere autorizzata nel quadro dell’autorizzazione di gioco già rilasciata e trasmette il risultato della sua verifica all’organizzatore.

Sezione 3: Determinazione dei giochi di destrezza

Art. 33 Test statistici

1Per determinare se un gioco presenta le caratteristiche di cui all’articolo 3 lettera a e b e per verificare altre caratteristiche determinanti del gioco, l’Autorità intercantonale può effettuare o far effettuare test statistici adeguati.

2Le spese per i test statistici sono a carico del richiedente.

Art. 34 Documenti e altri elementi

Oltre alle indicazioni che deve fornire conformemente all’articolo 30, l’Autorità intercantonale può chiedere al richiedente di inoltrare o mettere a disposizione in particolare quanto segue:

a. nome e indirizzo del fornitore e del fabbricante, se non sono identici;

b. disegni e progetti delle componenti e parti integranti utilizzati;

c. dati e indicazioni tecniche sull’hardware e il software impiegati;

d. codice della fonte;

e. supporti di memorizzazione;

f. un apparecchio o un accesso permanente al sistema che consenta di testare il gioco;

g. descrizione delle abilità che i giocatori devono possedere per poter realizzare una vincita;

h. descrizione degli elementi determinanti e decisivi per il gioco;

i. risultati dei giochi di prova eseguiti in numero sufficiente inclusa la statistica delle vincite.