Progetto
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine
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Sezione 2: Autorizzazione del gioco
Art. 26 Svolgimento sicuro del gioco
(art. 25 cpv. 1 lett. a LGD)
1Prima di mettere in esercizio un gioco di grande estensione l’organizzatore verifica mediante prove e controlli l’adempimento dei requisiti tecnici e il corretto svolgimento del gioco.
2Tiene la documentazione pertinente a disposizione dell’Autorità intercantonale.
Art. 27 Svolgimento sicuro delle scommesse sportive
(art. 25 cpv. 1 lett. a LGD)
L’organizzatore non può offrire scommesse sportive su eventi che presentano un rischio elevato di manipolazione, in particolare le scommesse su:
a. competizioni sportive senza valore sportivo;
b. eventi che hanno un influsso minimo sull’esito della competizione sportiva.
Art. 28 Collaborazione con organizzatori di giochi di grande estensione in
Svizzera
(art. 25 cpv. 3 LGD)
L’Autorità intercantonale può autorizzare un organizzatore di giochi di grande estensione a collaborare con un altro organizzatore di giochi di grande estensione in Svizzera a condizione che sia compatibile con gli scopi di cui all’articolo 2 della LGD.
Art. 29 Collaborazione con organizzatori di giochi di grande estensione
all’estero
(art. 25 cpv. 3 LGD)
1L’Autorità intercantonale può in via eccezionale autorizzare un organizzatore di lotterie e scommesse sportive a collaborare con un organizzatore all’estero per taluni giochi di grande estensione se è in grado di esercitare una sorveglianza sufficiente sul gioco e il richiedente comprova che:
a. l’organizzatore all’estero dispone delle necessarie autorizzazioni per esercitare il gioco di grande estensione in questione nel suo Paese d’origine o in altri Stati;
b. l’organizzatore all’estero gode di buona reputazione;
c. per sua natura, il gioco non presenta il medesimo interesse per i giocatori se il richiedente lo organizza in modo autonomo, in particolare poiché il gioco richiede il cumulo delle poste di un numero particolarmente elevato di persone;