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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine
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nell’ordinanza del 10 dicembre 199210 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta.
Art. 123 Indennizzo dei costi per la riscossione della tassa
Per coprire i costi della riscossione della tassa, la CFCG preleva annualmente lo 0,5 per cento dell’importo della tassa sulle case da gioco versata dalla casa da gioco.
Art. 124 Tassazione e riscossione della tassa cantonale
(art. 123 cpv. 2 LGD)
1Nel caso in cui la CFCG, su domanda di un Cantone, riscuota la tassa cantonale, sono applicabili per analogia le disposizioni sulla tassazione e riscossione della tassa sulle case da gioco.
2La CFCG trasferisce l’importo riscosso direttamente al Cantone.
3Per coprire i costi della riscossione della tassa, la CFCG preleva annualmente lo 0,5 per cento dell’importo che la casa da gioco versa quale tassa cantonale sulle case da gioco.
Sezione 3: Registrazione e trasmissione della tassa sulle case da gioco all’AVS
Art. 125
1Il gettito netto della tassa sulle case da gioco riscossa durante un anno è registrato nel conto finanziario della Confederazione come entrata vincolata in favore del fondo di compensazione dell’AVS.
2Il gettito netto delle tasse equivale all’ammontare delle tasse, dopo deduzione delle spese di riscossione secondo l’articolo 123 e degli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire.
3All’inizio del secondo anno successivo, la Confederazione trasferisce il provento a destinazione vincolata secondo il capoverso 1 al fondo di compensazione dell’AVS.
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 126 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 127 Disposizione transitoria sul registro delle persone escluse
Le persone escluse in applicazione dell’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b e capoverso 4 della legge del 18 dicembre 199811 sulle case da gioco e figuranti nel regi-