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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 42 pagine

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Art. 118 Ulteriori giustificativi per apparecchi automatici da gioco

1Per consentire la verifica del prodotto lordo degli apparecchi automatici da gioco, le case da gioco iscrivono giornalmente nel verbale, mediante il SECC, i dati che vanno registrati.

2Almeno una volta al mese iscrivono nel verbale il rilevamento dei contatori. Registrano eventuali irregolarità e le comunicano alla CFCG. Determinano inoltre l’origine delle irregolarità e i dati corretti.

Art. 119 Ulteriori giustificativi per giochi proposti in linea

Per consentire la verifica del prodotto lordo dei giochi proposti in linea, le case da gioco iscrivono giornalmente nel verbale, mediante il SRD, i dati che vanno registrati secondo le prescrizioni del Dipartimento.

Art. 120 Esigibilità e pagamento

(art. 123 LGD)

1La tassa è esigibile il 31 gennaio di ogni anno.

2La tassa è riscossa dalla CFCG e deve essere consegnata direttamente alla Confederazione.

Art. 121 Versamento di acconti

(art. 123 LGD)

1Le case da gioco versano acconti. Tali acconti sono riscossi sulla base delle dichiarazioni d’imposta trimestrali applicando l’aliquota della tassa del periodo fiscale precedente. Qualora detta aliquota non fosse stata determinata, la riscossione degli acconti avviene applicando l’aliquota stimata dalla CFCG per il periodo fiscale in corso.

2Gli acconti sono esigibili dopo 30 giorni dalla fine del trimestre civile.

3Gli acconti sono riscossi dalla CFCG e devono essere consegnati direttamente alla Confederazione.

4Gli acconti versati sono dedotti dalla tassa definitiva dovuta. Quando gli acconti versati superano la tassa dovuta, l’eccedenza è rimborsata alla casa da gioco.

Art. 122 Interessi

(art. 123 LGD)

1Sugli acconti e sulle tasse versati in ritardo è dovuto, senza sollecitazione, un interesse di mora.

2Dal momento dall’esigibilità della tassa, sugli acconti e sulle tasse riscossi in eccesso è concesso un interesse sulle eccedenze d’imposta da restituire.

3Le aliquote degli interessi di mora e sulle eccedenze d’imposta da restituire corrispondono alle aliquote stabilite dal Dipartimento federale delle finanze