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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 21 pagine

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Capitolo 2: Offerta di giochi

Sezione 1: In generale

Art. 4 Giochi da casinò

(art. 2 OGD)

1Le case da gioco possono svolgere i seguenti giochi da casinò, a condizione che rispettino i requisiti di cui all’articolo 2 OGD:

a. giochi da tavolo;

b. giochi in denaro automatizzati;

c. sistemi di jackpot.

2Sono segnatamente considerati giochi da tavolo:

a. il gioco della boule;

b. la roulette;

c. la ruota della fortuna/big wheel;

d. il black jack;

e. il punto banco;

f. il baccarà/chemin de fer;

g. il poker;

h. il casino stud poker;

i il sic bo;

j. il craps.

3Sono considerati giochi da tavolo anche le varianti e le combinazioni dei giochi di cui al capoverso 2.

Art. 5 Quota di restituzione

(art. 18 OGD)

Ogni gioco da casinò deve disporre di una quota teorica di restituzione pari almeno all’80 per cento, ma al massimo del 100 per cento.

Art. 6 Strumenti e accessori di gioco

(art. 18 OGD)

1La concezione, la manutenzione e l’uso degli strumenti e accessori di gioco devono essere idonei all’esercizio del gioco e garantirne uno svolgimento corretto e nel rispetto delle regole approvate.

2La casa da gioco garantisce che gli strumenti e gli accessori di gioco sono conservati in un luogo sicuro.

3Essa tiene un inventario degli strumenti e accessori di gioco.