Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Art. 4 cpv. 2 e 3
2
La prestazione globale annua dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risor- se ammonta a due terzi delle prestazioni della Confederazione.
3
I Cantoni finanziariamente forti versano per abitante una percentuale unitaria della differen- za tra il loro potenziale di risorse pro capite e la media svizzera.
Art. 5, 6 e art. 8 cpv. 2 lett. c–e
Abrogati
Art. 9 cpv. 1–3
1
Il contributo di base destinato alla perequazione dell’aggravio geotopografico nel 2020 cor- risponde al contributo di base per il 2019 pari a …. franchi, adeguato in base al rincaro rispetto al mese di aprile 2019.
2
Il contributo di base destinato alla perequazione dell’aggravio sociodemografico nel 2020 corrisponde al contributo di base per il 2019 pari a …. franchi, adeguato in base al rincaro rispetto al mese di aprile 2019.
3
Il Consiglio federale adegua i mezzi finanziari al rincaro per gli anni seguenti.
Art. 18 cpv. 1 e 2
1
Ogni sei anni il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia della presente legge.
2
Il rapporto fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanzi- aria e illustra i possibili provvedimenti.
Art. 19 cpv. 8
Abrogato
Art. 19a Definizione della perequazione negli anni 2020 e 2021
1
In deroga all’articolo 3a capoverso 2 lettera a, nel 2020 il potenziale di risorse pro capite dei Cantoni che prima della perequazione raggiungono un potenziale inferiore al 70 per cento della media svizzera, dopo la perequazione ammonta esattamente all’87,7 per cento della media svizzera.
2
Nel 2021 il potenziale di risorse ammonta esattamente all’87,1 per cento della media svizze- ra.
Art. 20 e 22
Abrogati