Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
nei dettagli i motivi per cui non è opportuno eliminare completamente questa compensazione. Secondo il Consiglio federale nel terzo quadriennio la situazione è cambiata di poco. Inoltre, i versamenti di quest’anno sono stati ridotti del 5 per cento, ragione per cui nel 2020 gli importi risulteranno inferiori di un quarto rispetto ai primi due quadrienni. Per i Cantoni interessati, ciò comporta in parte già oggi un calo considerevole delle entrate.
6.6 Modifiche previste della LPFC
In base alle misure proposte nel capitolo 6 si devono apportare le seguenti modifiche. L’arti- colo 3 capoverso 3 riguarda il fattore alfa (par. 6.2). L’articolo 8 capoverso 2 lettere c–e deve essere abrogato. Infatti, i relativi indicatori non sono mai stati utilizzati per mancanza di una base di dati sufficiente o perché risultavano già compresi nell’indicatore di povertà (lett. a). L’articolo 20 viene abrogato perché non più rilevante. Le altre modifiche riguardano la proposta della CdC (par. 6.1).
Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo
3
…Per la sostanza delle persone fisiche considera il diverso sfruttamento fiscale rispetto al reddito. Per gli utili tiene conto dell’imposizione ridotta delle società privilegiate fiscalmente.
Art. 3a Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse
1
Il Consiglio federale stabilisce annualmente i versamenti ai Cantoni finanziariamente deboli in base al loro potenziale di risorse pro capite.
2
I versamenti sono calcolati come segue:
a. i Cantoni il cui potenziale di risorse pro capite è inferiore al 70 per cento della me- dia svizzera ricevono prestazioni dalla perequazione delle risorse cosicché il loro
potenziale di risorse pro capite dopo la perequazione raggiunge l’86,5 per cento
della media svizzera;
b. per gli altri Cantoni finanziariamente deboli con un potenziale di risorse pro capi- te a partire dal 70 per cento il contributo pro capite diminuisce progressivamente in funzione del divario decrescente tra il potenziale di risorse e la media svizzera.
Se si applica il calcolo progressivo il prelievo marginale è pari al 90 per cento;
c. la perequazione delle risorse non deve modificare l’ordine di classifica dei Cantoni in base al potenziale di risorse pro capite.
3
I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni senza vincoli di sorta.