Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

Affinché nel 2018 il Cantone di Giura raggiunga gli 85 punti mantenendo lo stesso rapporto fra la perequazione orizzontale e la perequazione verticale delle risorse, i Cantoni finanziaria- mente forti dovrebbero versare circa 378 milioni in meno ai Cantoni finanziariamente deboli e il contributo della Confederazione verrebbe ridotto di quasi 554 milioni. Ma questo significa pure che i Cantoni finanziariamente deboli riceverebbero in totale 932 milioni in meno, ossia il 20 per cento, a titolo di contributi.

4.5.2 Obiettivo di 85 punti nella perequazione delle risorse

Cenni storici

L’idea di una «dotazione minima» dei Cantoni con risorse proprie risale agli inizi del progetto NPC. Nel 1995 il gruppo di lavoro, che si è occupato del «rafforzamento della capacità finan- ziaria propria dei Cantoni», proponeva:4

«Ainsi, l’un des objectifs de la péréquation est d’assurer que chaque canton puisse financer ses tâches de base de manière autonome sans charger excessivement ses citoyens. [...] Le groupe estime que la détermination du niveau minimum garanti peut s’appuyer sur l’observation de la dispersion des dépenses des cantons et des communes5 pour les prestations de base. Sans qu’il soit possible de fixer un niveau optimal, on peut juger, sur la base des données obser- vées, que le niveau minimum garanti devrait se situer entre 82 et 90 points d’indice. En même temps, le groupe estime qu’une méthode pragmatique de détermination du niveau minimum garanti consiste à se baser sur les possibilités offertes par les montants financiers actuellement à disposition pour la péréquation. Ces deux méthodes produisent des résultats concordants.»

Ai fini della determinazione della dotazione minima ci si è dunque orientati alle seguenti con- siderazioni:

– ogni Cantone deve poter adempiere in modo per quanto possibile autonomo i compiti che

gli sono attribuiti. Concretamente ciò significa che ogni Cantone può finanziare autono- mamente i suoi compiti di base, senza gravare eccessivamente di imposte i suoi cittadini. In base alla perequazione delle risorse ogni Cantone deve pertanto avere una dotazione minima di risorse proprie;

– questa dotazione minima deve essere determinata in funzione delle differenze intercantona-

li nelle uscite pro capite dei Cantoni e dei rispettivi Comuni per l’adempimento dei compiti di base6. L’idea di fondo era la seguente: quanto più basso è il livello delle uscite dei Cantoni finanziariamente più deboli rispetto a quello di tutti i Cantoni, tanto minore è il livello delle loro entrate, a parità di «grado di copertura dei costi», e di conseguenza anche il cosiddetto gettito fiscale standardizzato per abitante secondo la perequazione delle risorse. In definiti- va esso è determinante per la dotazione minima;

4 Rafforzamento della capacità finanziaria propria dei Cantoni / Reinforcement de la capacité financière propre des cantons, Rapport final du groupe de travail 4 à l’organe directeur, Berne, décembre 1995.

5 Nei raffronti intercantonali delle uscite è consuetudine basarsi sulle uscite dei Cantoni e dei loro Comuni, neutralizzando così le differenze da un Cantone all’altro nella ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni.

6 Tra i compiti di base sono stati allora annoverati tutti i compiti in base all’articolazione funzionale, ad accezione delle scuole universitarie cantonali e dei contributi cantonali al finanziamento delle strade nazionali che oscillano fortemente tra un Cantone e l’altro e da un anno all‘altro.