Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

– dalle verifiche condotte in materia è emerso che nei compiti di base il livello delle uscite dei

Cantoni finanziariamente più deboli era del 10–20 per cento circa inferiore a quello di tutti i Cantoni. Di conseguenza, sulla base delle considerazioni summenzionate, la dotazione minima doveva essere fissata tra 80 e 90 punti, con una dotazione media di tutti i Cantoni corrispondente a 100 punti;

– tenuto conto di tutti questi elementi, il gruppo di lavoro ha raccomandato una dotazione

minima di 87 punti.

Su questa raccomandazione si basava anche il cosiddetto «rapporto di concretizzazione» della NPC del 1999.7

Nella procedura di consultazione su questo rapporto alcuni Cantoni finanziariamente deboli, ma anche il PPD, il PSS e l’USS chiedevano un valore più elevato, alcuni Cantoni finanziaria- mente forti erano invece propensi a un valore più basso. Diversi Cantoni e organizzazioni erano favorevoli ad inserire nella legge una banda di oscillazione; il margine proposto era compreso tra 80 e 90 punti.

Nel messaggio del 2001 sulla legge federale concernente la perequazione finanziaria e la com- pensazione degli oneri è stato proposto un «obiettivo auspicato», nel senso di un compromes- so sul valore minimo dell’85 per cento8, che è ancora oggi sancito dalla legge.

Nei dibattiti all’interno delle commissioni e nel plenum delle Camere federali il livello dell’obiet- tivo della dotazione minima non è stato oggetto di discussioni, come invece ci si attendeva; il valore dell’85 per cento sembrava «sacrosanto». I dibattiti in proposito vertevano unicamente sulla questione se il valore dell’85 per cento dovesse costituire un «minimo garantito» oppure un «obiettivo auspicato».

Nel 2003 il valore minimo dell’85 per cento è stato quindi sancito come «obiettivo auspicato» all’articolo 6 capoverso 3 LPFC.

Dotazione minima alla luce dei dati attuali

Partendo dalle considerazioni iniziali, di seguito viene esaminato come valutare il valore auspi- cato per la dotazione minima alla luce degli sviluppi intervenuti da allora.

Prima di tutto ciò che qui interessa è l’evoluzione delle uscite. Per evitare discussioni sulla deli- mitazione, ci si basa sulle uscite totali per abitante, più precisamente sulle uscite rilevanti ai fini dell’onere per i Cantoni (e i loro Comuni) dopo deduzione dei contributi della Confederazione. Vengono presentati gli sviluppi per l’insieme dei Cantoni e per i quattro Cantoni finanziaria- mente più deboli (UR, JU, VS, FR o GL). Nelle cifre occorre considerare che nel 2008 si è proce- duto a una nuova settorizzazione della statistica finanziaria (armonizzazione dell’articolazione funzionale della statistica finanziaria svizzera a quella dell’UE), il che ha prodotto un certo cambiamento strutturale in quell’anno. Si delinea il quadro descritto di seguito.

7 DFF/CdC, Der Neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen, Berna/Soletta, 1999

8 FF 2002 2065. L‘«obiettivo auspicato» (pag. 2241) era motivato dal fatto che, a causa delle dotazioni della perequazione delle risorse fissate di volta in volta per un periodo di quattro anni e a seconda dell’evoluzione degli indici delle risorse dei Cantoni, non era possibile garantire che la dotazione minima raggiungesse l’85 % della media svizzera in ogni Cantone e per ogni anno.