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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine
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2Se la richiesta riguarda l’uso di un medicamento testato su pazienti che hanno reagito positivamente durante una sperimentazione clinica, il medicamento dovrà essere usato conformemente al protocollo della sperimentazione clinica. Devono essere rispettate le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e d-i.
Art. 53 Procedura di rilascio e rinnovo
1La richiesta è presentata a Swissmedic corredata dei documenti elencati nell’allegato 6.
2Swissmedic può richiedere informazioni supplementari.
3Informa la commissione d’etica della sua decisione e, se del caso, delle sue decisioni successive.
Art. 54 Oneri
1Il promotore notifica a Swissmedic tutte le modifiche essenziali che hanno ripercussioni sul medicamento o sul suo utilizzo secondo l’articolo 34 capoverso 3 dell’ordinanza del 20 settembre 201313 sulle sperimentazioni cliniche applicabile per analogia.
2Trasmette annualmente a Swissmedic un rapporto sulla sicurezza.
Art. 55 Revoca
1La notifica di una decisione definitiva di Swissmedic che respinge la domanda di omologazione del medicamento comporta la revoca dell’autorizzazione.
2Se Swissmedic autorizza l’immissione in commercio, l’autorizzazione temporanea dell’uso del medicamento termina al momento della messa a disposizione effettiva dello stesso. Il promotore informa Swissmedic del momento della messa a disposizione effettiva.
Capitolo 6: Esecuzione
Sezione 1: Ispezioni
Art. 56 Requisiti degli ispettorati
Gli ispettorati che effettuano ispezioni secondo la presente ordinanza devono disporre di un sistema di gestione della qualità conforme alle norme internazionali riconosciute ed essere accreditati.