Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/26: Secondo contributo della Svizzera a favore di certi Stati membri dell'UE · 43 pagine
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Nell’ambito della priorità strategica sulle relazioni con l’Unione europea e gli Stati dell’UE/AELS si stabilisce come obiettivo principale che, grazie a un consolidamento e a un rinnovo della via bilaterale, la Svizzera intrattenga con l’UE relazioni di partenariato regolamentate e con un buon potenziale di sviluppo. Alla luce di questo obiettivo il Consiglio federale ha deciso di gettare le basi per un secondo contributo e di lanciare la presente procedura di consultazione.
5. Aspetti giuridici
5.1. Costituzionalità e legalità
a. Credito quadro «coesione»
Secondo l’articolo 167 della Costituzione federale5 e l’articolo 1 capoverso 3 e articolo 10 della legge federale del 30 settembre 20166 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (LF Est), che ha effetto sino al 31 dicembre 2024, la decisione in merito al credito quadro «coesione» spetta all’Assemblea federale. La base giuridica per le misure di cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è costituita dall’articolo 7 della legge citata.
b. Credito quadro «migrazione»
Secondo la prima frase dell’articolo 113 della legge sull’asilo la Confederazione partecipa all’armonizzazione della politica europea in materia di rifugiati e alla soluzione dei problemi dei rifugiati all’estero. In passato il Consiglio federale ha già, a più riprese, sottolineato l’importanza della solidarietà con gli Stati membri dell’UE più colpiti dai movimenti migratori: per esempio nel rapporto del 6 giugno 2017 su una ridefinizione del sistema di Schengen/Dublino in adempimento del postulato 15.3242 Pfister, con la sua decisione del 18 settembre 2015 di partecipare al primo programma di ricollocazione dell’UE e con il distacco di diversi esperti in materia di asilo presso l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) al fine di offrire assistenza all’Italia e alla Grecia nel corso degli ultimi due anni. Il credito quadro «migrazione» si configura dunque come un’estensione della politica perseguita finora dal Consiglio federale, in base alla quale la Svizzera è solidale nei confronti degli Stati UE che sono particolarmente colpiti dai movimenti migratori e/o i cui sistemi di accoglienza e di asilo devono essere rafforzati e che, nell’interesse di tutti gli Stati europei, si assumono responsabilità maggiori.
L’articolo 91 capoverso 7 in combinato disposto con l’articolo 113 LAsi e l’articolo 51 dell’ordinanza 2 sull’asilo pongono le basi giuridiche per il versamento di sussidi a «organizzazioni internazionali» (p. es. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ACNUR, Organizzazione internazionale per le migrazioni OIM, Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie ICMPD) o a «organismi che attuano progetti di portata internazionale» (p. es. organizzazioni caritatevoli o altre organizzazioni non governative, fondazioni, istituzioni scientifiche). Le organizzazioni internazionali e le ONG svolgono un ruolo chiave nelle situazioni di crisi, poiché si fanno carico di compiti in ambito migratorio che le strutture statali non possono adempiere perché troppo deboli o sovraccariche. Anche il finanziamento di progetti nell’ambito della riserva, precedentemente descritta, del credito quadro «migrazione» può fondarsi sulle basi giuridiche menzionate.
Da base giuridica per il finanziamento funge inoltre l’articolo 93 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 LAsi. Queste disposizioni consentono alla Confederazione di finanziare integralmente o parzialmente programmi nel Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato
5RS 101