Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/26: Secondo contributo della Svizzera a favore di certi Stati membri dell'UE · 43 pagine
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Struttura di cooperazione interdipartimentale in materia di migrazione internazionale (struttura IMZ).
3. Ripercussioni
3.1. Ripercussioni finanziarie
I crediti quadro oggetto della richiesta (cfr. n. 2) sono crediti d’impegno della Confederazione distribuiti su un periodo di cinque anni (credito quadro «coesione») e di dieci anni (credito quadro «migrazione»). Per entrambi i crediti quadro il periodo per effettuare i versamenti dovrebbe durare dieci anni. I fondi necessari per il secondo contributo svizzero saranno iscritti nel piano finanziario 2020-2022 con correzione al rialzo del tetto massimo. Il budget per il credito quadro «coesione» sarà suddiviso a metà tra la DSC e la SECO, mentre il credito quadro «migrazione» sarà assegnato alla SEM.
Per quanto concerne il credito quadro «coesione» l’assegnazione delle risorse finanziarie ai singoli Stati partner è effettuata sulla base della chiave di ripartizione del meccanismo di finanziamento AELS/SEE per il periodo 2014-2021 (cfr. n. 2.2.1 e Allegato 1). Diversamente dall’UE la Svizzera non avanza pretese politiche nei confronti dei singoli Stati beneficiari alle quali cercherebbe di vincolare il contributo. Per quanto riguarda il credito quadro «migrazione», l’attribuzione delle risorse finanziarie ai singoli Stati UE è effettuata sulla base dei (tre) programmi pluriennali previsti. I versamenti effettuati alla luce degli obblighi finanziari incorsi devono essere approvati ogni anno dal Parlamento nell’ambito del preventivo. Per i versamenti non sono previsti adeguamenti automatici al rincaro. Come fatto finora nell’ambito del contributo all’allargamento, i mezzi saranno impegnati e versati in franchi svizzeri, di modo che non gravi sulla Svizzera il rischio legato ai corsi di cambio.
Conformemente alle regole dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati dell’UE non può essere computato nell’aiuto pubblico allo sviluppo della Svizzera.
3.2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
L’esecuzione dei decreti federali proposti incombe esclusivamente alla Confederazione e non produce ripercussioni a livello finanziario o di personale per i Cantoni e i Comuni. Nell’ambito dell’attuazione del secondo contributo il Consiglio federale può collaborare con i Cantoni e i Comuni.
3.3. Ripercussioni per l’economia
Come già il contributo all’allargamento all’UE-13, anche il secondo contributo ha ripercussioni dirette e indirette per l’economia svizzera, che nel complesso possono essere giudicate positivamente.
Le esportazioni della Svizzera verso l’UE ammontano a più di 100 miliardi di franchi all’anno (2016: CHF 113 miliardi). In virtù dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici3 e dell’accordo con l’UE su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici4 nell’ambito dei Bilaterali I, le imprese svizzere godono di un accesso in ampia misura libero al mercato interno dell’UE allargata. Ciò consente loro di partecipare a gare di appalto pubbliche in tutti gli Stati membri dell’UE. Le riforme attuate nell’UE-13 con il sostegno dell’Unione europea contribuiscono a migliorare