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Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 10 pagine
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k. immagini delle videocamere;
l. tabelle mensili e bollettini delle precipitazioni.
5Per il pacchetto di previsioni basate sul numero postale di avviamento, il limite superiore dell’emolumento è di 6000 franchi per ciascuna ordinazione di un anno.
Art. 17 Emolumenti per informazioni
1Gli emolumenti per le seguenti informazioni sono calcolati come segue:
a. previsioni settoriali per cinque giorni: 210 franchi all’anno e per lingua;
b. previsioni sullo stato delle strade: 350 franchi all’anno e per lingua;
c. bollettini dei pollini: 500 franchi all’anno e per lingua;
2Gli emolumenti per l’allestimento delle altre informazioni sono calcolati in base al dispendio di tempo secondo l’articolo 21.
Art. 18 Emolumenti per l’uso di piattaforme e programmi informatici
Gli emolumenti per l’accesso a piattaforme elettroniche non pubbliche e per l’uso di programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera sono calcolati sommando i costi di produzione e di acquisto ai costi di manutenzione della piattaforma o dei programmi informatici e dividendone il risultato per il numero dei potenziali utenti.
Art. 19 Offerte su base forfetaria
1MeteoSvizzera può calcolare gli emolumenti su base forfetaria per le offerte:
a. comprendenti più prestazioni;
b. fornite regolarmente a un ampio gruppo di utenti; e
c. per le quali è impossibile determinare la quantità di prestazioni effettivamente richieste.
2Per calcolare gli emolumenti su base forfetaria si moltiplicano le singole tariffe per una stima realistica della frequenza con cui il gruppo di utenti utilizza le prestazioni messe a disposizione.
Art. 20 Emolumenti per consulenze e per la predisposizione, la manutenzio-
ne e l’invio di forniture regolari
1Per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione e la manutenzione di forniture regolari di dati e informazioni è messo in conto un emolumento supplementare per i costi di personale e d’infrastruttura calcolato in base al dispendio di tempo conformemente all’articolo 21.
2L’emolumento per il trattamento e l’elaborazione dei dati satellitari ammonta a 0,05 franchi per immagine.