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Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 10 pagine
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Art. 9 Indicazione della fonte
Le prestazioni di MeteoSvizzera possono essere riprodotte soltanto con l’indicazione della fonte.
Sezione 3: Emolumenti per prestazioni nel quadro dell’offerta di base
Art. 10 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20042.
Art. 11 Prestazioni gratuite
1MeteoSvizzera può diffondere gratuitamente prestazioni nel quadro dell’offerta di base se rispondono ai bisogni generali di un’ampia cerchia della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche in meteorologia e climatologia. La diffusione avviene in particolare attraverso i media elettronici.
2Le allerte di eventi atmosferici pericolosi sono gratuite sia che vengano utilizzate per uso proprio sia che vengano utilizzate a fini commerciali ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1.
Art. 12 Prestazioni soggette a emolumenti
Sono soggetti a emolumenti:
a. tutte le prestazioni che non sono messe a disposizione gratuitamente ai sensi dell’articolo 11;
b. le prestazioni di consulenza;
c. l’uso di programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera;
d. la predisposizione, la manutenzione e l’invio di forniture regolari di prestazioni; per queste operazioni sono riscossi emolumenti per l’approntamento.
Art. 13 Definizioni per il calcolo degli emolumenti
Per il calcolo degli emolumenti si applicano le seguenti definizioni:
a. dati puntiformi: dati delle misurazioni, dati dei modelli o dati da essi derivati rilevati in un punto geografico sulla superficie della Terra o nell’atmosfera;
b. dati su griglia: un insieme di dati calcolati sui punti di una griglia che ricopre una superficie di territorio;
c. grafico: una rappresentazione figurativa dei dati puntiformi o dei dati su griglia;