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Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 10 pagine
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Art. 25 Condono degli emolumenti per le organizzazioni di intervento e gli
organi di protezione della popolazione
1Alle organizzazioni di intervento federali, cantonali e comunali e agli organi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali sono condonati gli emolumenti per la consulenza e per la fornitura di prestazioni dell’offerta di base necessarie alla loro attività.
2Le stesse condizioni sono applicate agli organi di un’organizzazione di diritto pubblico o privato incaricati dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune di proteggere la popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali.
3L’accesso alle prestazioni avviene in particolare attraverso le apposite piattaforme della Confederazione.
Sezione 4: Protezione dell’infrastruttura
Art. 26 Protezione degli impianti infrastrutturali
1Le disposizioni e le decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili possono essere impugnate da MeteoSvizzera conformemente alle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria federale.
2I Cantoni notificano a MeteoSvizzera le decisioni di approvazione dei piani d’utilizzazione, le decisioni in materia di licenza di costruzione e le decisioni su ricorsi di istanze inferiori, se queste decisioni riguardano impianti per l’energia eolica suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili.
3MeteoSvizzera può chiedere ai Cantoni la notifica delle disposizioni e decisioni riguardanti ulteriori impianti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 7 novembre 20076 sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.
Art. 28 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
6 [RU 2007 5877]