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Consultazione 2018/31: Revisione totale dell'ordinanza sulla meteorologia e la climatologia · 10 pagine
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Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet)
del xxxxx
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2 e 7 della legge federale del 18 giugno 19991 sulla meteorologia e la climatologia (LMet), ordina:
Sezione 1: Autorità d’esecuzione, cooperazione nazionale e internazionale e contributi a programmi internazionali
Art. 1 MeteoSvizzera
Funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).
Art. 2 Cooperazione nazionale
Nell’adempimento dei suoi compiti, MeteoSvizzera collabora con le unità dell’Amministrazione federale e con altre organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico della Confederazione, come pure con i Cantoni.
Art. 3 Cooperazione internazionale
1MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano disposizioni di carattere esclusivamente tecnico nel settore della meteorologia e della climatologia, in particolare accordi sulla cooperazione per migliorare le allerte, le previsioni e le informazioni climatologiche, nonché sulle modalità di scambio di prestazioni e sulla cooperazione in progetti di ricerca e sviluppo.
1 RS 429.1
2018–......